Cassazione Penale, Sentenza n. 25547/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per aver reso, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione inviata all'Agenzia delle Entrate ai fini del rilascio del visto di conformità (art. 21 D.M. n. 164/1999), affermazioni false circa l'assenza di condanne per "reati finanziari" e circa il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge n. 55/1990. Il ricorso in Cassazione deduceva: (1) nullità della decisione per violazione delle norme processuali in quanto la Corte d'appello avrebbe deciso nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle camere penali; (2) vizio di diritto e di motivazione perché il concetto di "reato finanziario" sarebbe indeterminato e non ricomprenderebbe le condanne del Cirafisi, nonché perché la norma di cui all'art. 15 l. n. 55/1990 sarebbe non vigente o inapplicabile; inoltre si sosteneva che alcune condanne erano state estinte o erano state patteggiate; (3) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in toto. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio processuale: l'appello era stato deciso con rito cartolare e l'adesione del difensore all'astensione non produce effetti senza richiesta di discussione orale o diritto a partecipare all'udienza. Sul secondo motivo ha confermato la responsabilità per falso in dichiarazione sostitutiva (art. 483 c.p., art. 76 DPR n. 445/2000): i giudici di merito hanno correttamente rilevato che il ricorrente, dottore commercialista, era consapevole della falsità delle attestazioni; l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 73/E e circolare n. 28/E, aveva delimitato il perimetro dei "reati finanziari" includendo i reati fallimentari e le sentenze di patteggiamento risultavano pertinenti; l'estinzione degli effetti penali prevista dall'art. 445 c.p.p. non rende vera una dichiarazione resa menzognera al momento della sua sottoscrizione. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione di merito sufficiente e la determinazione della pena nel rango di discrezionalità giudiziale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Delitto di falsità in dichiarazioni o certificazioni rese al pubblico ufficiale: la responsabilità richiede dolo (consapevolezza e volontà di rendere una dichiarazione falsa).
Sanziona le false attestazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e autocertificazione; applicata unitamente all'art. 483 c.p. per i falsi rese all'Agenzia delle Entrate.
D.M. 31 maggio 1999 n. 164 (art. 21)
Norma regolamentare che disciplina le comunicazioni per il rilascio del visto di conformità; il modulo e la documentazione allegata costituiscono il contesto formale della dichiarazione resa.
Prevede la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà; la dichiarazione deve corrispondere al vero e il dichiarante risponde della veridicità.
art. 15 legge 19 marzo 1990 n. 55 (come sostituito dall'art. 1 legge 18 gennaio 1992 n. 16)
art. 15 l. n. 55/1990 (come sostituito dalla l. n. 16/1992)
Elenca condanne ostative (comprese sentenze di patteggiamento) rilevanti ai fini della candidabilità; la Corte ha ritenuto che la norma indichi rilevanza delle sentenze di patteggiamento anche in altri contesti di valutazione della rilevanza penale ai fini delle dichiarazioni.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare, art. 230 e art. 228)
R.D. 16/3/1942 n. 267 (art. 230, art. 228)
I reati fallimentari rientrano, secondo l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, nella categoria dei "reati finanziari" per finalità dichiarative; pertanto condanne per reati della legge fallimentare possono integrare la menzogna nella dichiarazione.
art. 444 e art. 445 cod. proc. pen.
art. 444 e art. 445 c.p.p.
Art. 444 disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); art. 445 prevede l'estinzione degli effetti penali dopo decorso del termine. La Corte ha ritenuto che l'estinzione degli effetti penali non incida sulla falsità della dichiarazione resa anteriormente.
artt. 125, 178, 180, 546, 630 cod. proc. pen.
artt. 125, 178, 180, 546, 630 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla celebrazione dell'appello, astensione dei difensori e nullità: la Cassazione ha escluso la nullità ritenendo irrilevante l'adesione all'astensione nel rito cartolare.
art. 99, 62-bis e 133 cod. pen.
art. 99, art. 62-bis, art. 133 c.p.
Norme relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti/recidiva: la loro applicazione nella determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la motivazione fornita è risultata adeguata.
Circolari / Risoluzioni Agenzia delle Entrate (risol. n. 73/E del 13/7/2010; circ. n. 28/E del 25/9/2014)
risol. 73/E/2010; circ. 28/E/2014
Documenti amministrativi che hanno delimitato il perimetro dei "reati finanziari" ai fini della dichiarazione richiesta dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare tali chiarimenti per determinare il contenuto della dichiarazione e valutare la falsità.
Massime di principio
- La responsabilità per falsità in dichiarazioni sostitutive (art. 483 c.p. e art. 76 DPR 445/2000) richiede dolo: occorre che il dichiarante fosse consapevole della falsità di quanto affermato; non è necessario un generalizzato e preventivo obbligo di indagine su ogni aspetto dichiarato, salvo che la dichiarazione stessa imponga accertamenti specifici.
- Chiarimenti e linee interpretative dell'Amministrazione destinataria della dichiarazione (es. Agenzia delle Entrate) possono integrare esternamente il contenuto della dichiarazione e definire il perimetro di nozioni tecniche (es. "reati finanziari"). Tali fonti non alterano il precetto penale ma aiutano a determinare ciò che il dichiarante doveva intendere e conoscere.
- Le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) e condanne indicate nel casellario giudiziale possono essere rilevanti ai fini della veridicità di autocertificazioni; l'eventuale successiva estinzione degli effetti penali ex art. 445 c.p.p. non retroversa automaticamente la falsità della dichiarazione resa in un momento in cui la condanna risultava.
- Nel rito cartolare di appello l'adesione dell'avvocato a scioperi/astensioni non impedisce di per sé la decisione se non è stata richiesta e motivata la discussione orale: la mancata partecipazione difensiva per motivi di astensione non determina automaticamente la nullità della sentenza.
- La determinazione della pena è attività discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità si valuta la logicità e la sufficienza della motivazione e non l'apprezzamento in fatto. Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi in motivazione per essere riconosciute; la mera assenza di elementi negativi non crea un diritto automatico alla loro concessione.
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