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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29302/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/10/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. di Verona per il reato di cui all'art. 584 c.p.; unico motivo dedotto: violazione di legge processuale per mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare in lingua georgiana, con conseguente nullità del provvedimento secondo gli artt. 143 e 292 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata con certezza la totale mancata conoscenza della lingua italiana da parte del Silagadze e che, comunque, la traduzione dell'ordinanza è avvenuta entro un termine ritenuto congruo (14 giorni) tenuto conto della difficoltà oggettiva di reperire un traduttore georgiano. Inoltre l'imputato ha partecipato all'udienza con interprete, ha ricevuto la traduzione dell'ordinanza in carcere prima del riesame, è stato interrogato con interprete e ha preso la parola in italiano davanti al tribunale del riesame. Non avendo il ricorrente indicato un concreto e rilevante pregiudizio derivante dalla mancata traduzione, la Corte ha escluso la nullità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze cautelari davanti al tribunale; qui è la base dell'esame del riesame successivamente oggetto di cassazione

  • art. 584 c.p.

    Indica il reato a carico dell'imputato (omicidio); citata per definire l'oggetto dell'imputazione provvisoria

  • art. 143 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella lingua compresa dall'imputato o indagato; la Corte valuta la necessità che la traduzione avvenga in termini congrui se la mancata conoscenza della lingua emerge prima del provvedimento cautelare

  • art. 292 c.p.p.

    Garantisce il diritto di difesa nella fase cautelare, imponendo che l'indagato comprenda le ragioni della misura; la Corte lo interpreta insieme all'art. 143 per stabilire quando la mancata traduzione determina nullità

  • art. 27 c.p.p.

    Norma procedurale sulla trasmissione degli atti e competenza; citata in relazione alla dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti dal giudice di Venezia a quello di Verona

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le spese del procedimento in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sez. U. n. 15069 del 26/10/2023 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Principio richiamato dalla Corte: se risulta prima dell'adozione del provvedimento che l'imputato non conosce l'italiano, la mancata traduzione determina nullità a regime intermedio se non viene effettuata la traduzione entro un termine congruo; se invece la mancata conoscenza non è emersa prima, l'atto è valido fino al momento in cui la mancata conoscenza viene accertata

Massime di principio

  • Se emerge prima dell'adozione della misura cautelare che l'imputato non conosce l'italiano, l'omessa traduzione dell'ordinanza può determinare una nullità a regime intermedio, salvo che la traduzione sia fornita entro un termine congruo.
  • La valutazione della 'congruità' del termine per la traduzione tiene conto di fattori pratici (complessità dell'atto, difficoltà nel reperire il traduttore, numero di atti da tradurre) e non è automatica.
  • L'onere dell'imputato/alloglotta che impugna per mancata traduzione include l'indicazione di un pregiudizio concreto, attuale e verificabile al diritto di difesa; la mera asserzione generica non è sufficiente.
  • La partecipazione a udienze con interprete, la successiva traduzione dell'atto e la possibilità di interrogatorio di garanzia con interprete attenuano il rilievo della mancata traduzione immediata dell'ordinanza e possono far escludere il vizio nullità se non dimostrato un danno concreto.
  • Se l'imputato dà segni di comprensione della lingua italiana (es. parla in italiano in udienza), ciò va tenuto in considerazione nella valutazione della necessità e dell'urgenza della traduzione.

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