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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di minacce e percosse e aveva riqualificato alcuni capi (capo 1 in art. 392 c.p.; capo 4 in art. 393 c.p.). I motivi di ricorso contestavano: 1) la configurabilità dell'art. 392 c.p. relativamente all'installazione di un cancello su stradella interpoderale in comproprietà, posto che le chiavi furono consegnate alla parte offesa; 2) la motivazione sulle minacce (capo 2), ritenute offensive dalla Corte ma prive di specificità e attribuite indistintamente a tutti i ricorrenti nonostante fossero state pronunciate solo da una di loro; 3) l'attribuzione delle percosse (capo 3, vaso lanciato) alla totalità degli imputati nonostante carenza probatoria e incongruenze sulla provenienza del lancio; 4) la riqualificazione in art. 393 c.p. (capo 4) non coerente con la collocazione temporale dei fatti e con la natura di tutela del possesso esercitata dai ricorrenti.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha accolto integralmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per la non sussistenza dei fatti di reato contestati in tutti i capi. Ha ritenuto che: l'installazione del cancello rientrava nell'esercizio di una facoltà riconducibile all'art. 1102 c.c. e non integri l'arbitrarietà richiesta dall'art. 392 c.p.; le condotte poste a base dell'art. 393/392 in relazione alle rimozioni erano riconducibili a legittima tutela del possesso (violenza manutentiva/reintegrativa); le minacce erano indeterminate e non provate nella offensività tale da ledere la libertà morale; e l'attribuzione delle percosse non era supportata da elementi probatori sufficienti.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 392

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose richiede arbitrarietà dell'atto; è escluso quando l'azione è esercizio di un diritto la cui spettanza non è contestata e l'attività non incide apprezzabilmente sulle facoltà altrui.

  • Codice penale, art. 393

    La riqualificazione in art. 393 (e comunque l'inquadramento in fattispecie connessa) richiede considerazione della temporalità e della natura della condotta; la Corte ha escluso la responsabilità quando l'azione è finalizzata alla conservazione o recupero del possesso (violenza manutentiva/reintegrativa).

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma mitigatrice della pena; la Corte osserva che l'applicazione o la non applicazione non può fondarsi su valutazioni apodittiche della gravità delle condotte non adeguatamente provate.

  • Codice civile, art. 1102

    Regola il godimento della cosa comune: l'installazione di un cancello da parte di comproprietari e la consegna delle chiavi alla parte offesa possono rientrare nell'esercizio legittimo delle facoltà del comproprietario e giustificare l'assenza di arbitrario esercizio delle proprie ragioni.

Massime di principio

  • L'installazione di un manufatto su bene in comproprietà non costituisce esercizio arbitrario se non impedisce concretamente l'uso degli altri comproprietari e se è accompagnata da misure che riparano immediatamente il pregiudizio (es. consegna delle chiavi).
  • Chi agisce per mantenere il possesso o per reintegrarlo nell'immediatezza dello spoglio può rientrare nella nozione di violenza manutentiva o reintegrativa e non essere responsabile per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • Le minacce devono essere specifiche e idonee a ledere la libertà morale della vittima; formulazioni vaghe o indeterminate difficilmente integrano il reato senza ulteriori elementi probatori.
  • L'attribuzione di responsabilità a più imputati richiede elementi probatori specifici per ciascuno; valutazioni induttive o apodittiche non sono sufficienti per fondare una condanna.
  • La collocazione temporale degli eventi è rilevante: eventi separati nel tempo vanno valutati nella loro autonomia e possono escludere la logica di immediata consequenzialità invocata per la riqualificazione dei reati.
  • In presenza di insufficienza probatoria sulla sussistenza del fatto, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per non sussistenza.

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