Cassazione Penale, Ordinanza n. 06667/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la valutazione del tribunale che aveva riconosciuto la continuazione solo per le decisioni indicate ai punti 1, 2 e 3 e l'aveva esclusa per quella al punto 4. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva accolto solo in parte la richiesta di applicazione della continuazione tra più sentenze, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconoscendo il vincolo solo per tre decisioni e negandolo per una quarta. La difesa sosteneva che anche la decisione esclusa dovesse essere ricondotta al medesimo disegno criminoso, prospettando un collegamento con condotte maltrattanti o persecutorie verso la persona offesa. La Corte ha ritenuto invece che i reati considerati non fossero omogenei e non emergesse, dalla sentenza esclusa, alcun elemento idoneo a collegarla al programma criminoso dedotto, sicché la reiterazione delle condotte non bastava a integrare la continuazione.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa dell'istituto della continuazione, che presuppone un medesimo disegno criminoso e non la mera reiterazione di reati diversi.
Richiamato come norma processuale che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Richiamato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede che le condotte siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso; la semplice ripetizione di fatti illeciti, soprattutto se eterogenei, non è sufficiente.
- Il giudice può negare la continuazione quando dalla sentenza o dagli atti non emergano elementi concreti che colleghino il fatto escluso al programma criminoso allegato dalla difesa.
- L'istituto della continuazione opera secondo una logica di favor rei e non coincide con categorie come recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, che valorizzano invece la reiterazione criminale.
- In sede di ricorso avverso il diniego della continuazione, la censura è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze già valutate dal giudice di merito, senza un effettivo vizio denunciabile.
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