Sentenza n. 380/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell'ordinanza n. 27 del 25 luglio 2022 avente ad “Oggetto: sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione C.S. (con i poteri del C.C.) n. 25/2019. Rif. Nota prot. n. 14186/03.06.2022”, emessa dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per 90 giorni delle attività esercitate in ragione dell'inadempimento di un piano di rateizzazione di tributi comunali, con previsione della successiva revoca dei titoli abilitativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 27 del 25 luglio 2022, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e la lesione delle garanzie partecipative, assumendo che l'amministrazione non avesse esaminato le osservazioni presentate nel procedimento. Ha inoltre dedotto la violazione del regolamento comunale sulla rateizzazione e compensazione dei tributi e dell'art. 14 del Regolamento generale delle entrate, contestando la mancata preventiva comunicazione dell'esatto carico tributario e del piano di ammortamento, l'erroneità della decadenza dal beneficio della rateizzazione, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e l'erronea valutazione del versamento di euro 10.052,00 effettuato dopo la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la decadenza dalla rateizzazione fosse stata illegittimamente dichiarata e che tale questione fosse stata sottoposta al giudice tributario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza impugnata aveva sospeso le attività per 90 giorni, prevedendo che la sospensione venisse meno in caso di regolarizzazione e che, in mancanza, i titoli fossero revocati. Il Comune aveva successivamente sospeso gli effetti dell'ordinanza in attesa della decisione cautelare del giudice tributario. Il giudizio tributario è stato poi definito in secondo grado con una sentenza che ha confermato la legittimità del provvedimento di decadenza dalla rateizzazione. Di conseguenza, l'ordinanza di sospensione aveva comunque ripreso efficacia, al più tardi dal deposito della sentenza tributaria, e il termine di 90 giorni era ormai decorso; l'attività risultava inoltre ripresa. È quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento. Il TAR ha aggiunto, per completezza, che le censure sarebbero state comunque infondate: la società aveva sottoscritto una dettagliata istanza di rateizzazione, riconoscendo il debito come certo, liquido ed esigibile, aveva accettato il piano e le conseguenze del mancato pagamento di due rate, ed era stata formalmente informata della decadenza e delle conseguenze derivanti dalla mancata estinzione del debito. Il provvedimento di sospensione è stato qualificato come vincolato e conseguenziale all'inadempimento del piano, con conseguente irrilevanza degli apporti partecipativi diretti a contestare un debito già riconosciuto e accettato. Spese integralmente compensate e contributo unificato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state esaminate, ma ritenute irrilevanti nel caso concreto poiché il provvedimento di sospensione aveva natura vincolata e gli apporti partecipativi non avrebbero potuto incidere sull'esito, essendo diretti a contestare un debito già riconosciuto e accettato.
Costituisce la base legislativa del regolamento comunale recante misure preventive per contrastare l'evasione dei tributi locali, applicato dall'amministrazione per disporre la sospensione delle attività.
art. 14 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Marina di Gioiosa Ionica
Disciplina la rateizzazione dei tributi e le conseguenze dell'inadempimento; la ricorrente aveva presentato e sottoscritto l'istanza di rateizzazione e il relativo piano, accettando il debito e le conseguenze del mancato pagamento delle rate.
art. 3 del Regolamento comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali
Prevede il procedimento di regolarizzazione e la sospensione delle attività in caso di mancata regolarizzazione della posizione debitoria entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo di sospensione ha durata temporalmente limitata e, nelle more del giudizio, il termine è integralmente decorso, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta definizione, da parte del giudice tributario, della controversia sulla decadenza da un piano di rateizzazione può determinare la ripresa degli effetti del provvedimento amministrativo di sospensione quando quest'ultimo era stato temporaneamente sospeso in attesa della decisione tributaria.
- La partecipazione procedimentale non impone una specifica valutazione di osservazioni che non siano idonee a incidere sull'esito di un provvedimento vincolato, quando esse si limitino a contestare un debito già riconosciuto e accettato dall'interessato mediante la sottoscrizione dell'istanza e del piano di rateizzazione.
- La sottoscrizione di un piano di rateizzazione nel quale il debitore riconosca l'esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del debito e accetti le conseguenze del mancato pagamento delle rate costituisce elemento rilevante per ritenere conosciuta la posizione debitoria e legittima l'adozione delle conseguenti misure amministrative previste dal regolamento.
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