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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28688/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il delitto contestato è rimasta ferma. La censura sulla recidiva non è stata esaminata nel merito perché non dedotta in appello; le ulteriori doglianze sono state ritenute generiche e meramente reiterative di questioni già vagliate nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 336 c.p. I motivi riguardavano: a) la ritenuta recidiva, con l'assunto che, se esclusa, il reato sarebbe estinto per prescrizione; b) il giudizio di responsabilità; c) la valutazione delle prove; d) la dedotta inutilizzabilità di alcune prove. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: la questione sulla recidiva non era stata dedotta in appello; le censure su responsabilità e prove erano una mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre erano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. La censura sulla utilizzabilità era, in realtà, una critica alla valutazione della prova e all'attendibilità del dichiarante.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non affronta il merito della fattispecie, ma solo l'ammissibilità delle censure

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente per i limiti del ricorso di legittimità, poiché le doglianze sono state considerate generiche e dirette a rivalutare il fatto e la prova

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 129 c.p.p.

    evocabile solo in via indiretta per il profilo della prescrizione, ma il testo non indica un suo espresso richiamo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove non prospettate in appello, salvo specifiche ipotesi previste dal sistema processuale; la censura sulla recidiva non sollevata nei precedenti gradi è quindi inammissibile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito o che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La doglianza che formalmente investe l'utilizzabilità della prova è inammissibile quando, in concreto, si risolva in una contestazione dell'attendibilità del dichiarante o della valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; le censure meramente generiche o apodittiche non sono idonee a radicare un sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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