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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18651/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di irrogazione di sanzioni emessi per la mancata emissione di 330 ricevute fiscali relative agli anni 1982 e 1983. Il contribuente, titolare di una concessionaria di autoveicoli, aveva sostenuto che le prestazioni contestate riguardassero interventi in garanzia su veicoli nuovi, eseguiti senza corrispettivo a carico del cliente, e che pertanto tali operazioni non rientrassero nel campo di applicazione dell'IVA; aveva inoltre invocato circolari e risoluzioni ministeriali che, a suo dire, avevano generato incertezza interpretativa. Dopo che in precedenza la Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, cassato la decisione e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente, l'erede ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che la Corte non avrebbe considerato una successiva risoluzione ministeriale del 1991 che, secondo la prospettazione difensiva, confermava l'assenza dell'obbligo di ricevuta fiscale nelle prestazioni senza corrispettivo e dimostrava l'esistenza di un errore di fatto decisivo nella sentenza rescissoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non deducesse un vero errore revocatorio, ma piuttosto una critica alla valutazione giuridica svolta nella precedente sentenza di cassazione e alla completezza della motivazione. La questione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e dell'asserita incertezza normativa era stata inoltre già oggetto di dibattito tra le parti; perciò non poteva integrare un errore percettivo, ma al più un errore di giudizio, non deducibile con revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. È stata inoltre rilevata l'assenza del requisito della decisività, poiché la parte ricorrente aveva prospettato solo la mera probabilità di un diverso esito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività dell'intimata, con atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 10 maggio 1976, n. 249

    "Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito... l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale"

    prevede, per determinate categorie di contribuenti IVA, l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale per le operazioni per le quali non è obbligatoria la fattura.

  • art. 2 DM 2 luglio 1980

    il decreto rende obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale anche per le operazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli, indicando tra gli elementi obbligatori anche l'ammontare del corrispettivo dovuto.

  • art. 3 d.P.R. 26 dicembre 1972, n. 633

    le prestazioni in garanzia rese senza pagamento di corrispettivo sono richiamate come escluse dal campo di applicazione del tributo.

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita i casi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai soli errori di fatto nei limiti richiamati dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che non è costituzionalmente imposta una ulteriore impugnabilità per errori giuridici delle sentenze di cassazione oltre i limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile di un fatto processuale, non una diversa lettura delle norme, dei documenti o delle difese di parte.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte o la completezza della motivazione resa.
  • L'errore revocatorio è configurabile solo se il fatto supposto dalla sentenza è oggettivamente ed esclusivamente incompatibile con quanto emerge dagli atti di causa, ed è decisivo in quanto, se correttamente percepito, avrebbe condotto a una decisione diversa.
  • Quando la questione dedotta in revocazione è stata già discussa tra le parti e costituisce il thema decidendum del giudizio, la doglianza non può essere qualificata come errore di fatto revocatorio.
  • L'eventuale omissione di un ulteriore documento o chiarimento amministrativo non basta, da sola, a fondare la revocazione se la censura tende sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito o del diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImmaginario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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