Cassazione Civile, Ordinanza n. 28446/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società ricorrente impugnava una sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in tema di ICI 2011 su un immobile di proprietà della Regione Puglia, utilizzato nell'ambito del contratto di servizio 'Ponte' per il trasporto ferroviario e automobilistico. Il Comune aveva notificato avviso di accertamento ritenendo la società soggetto passivo dell'imposta. In Cassazione la società deduceva: 1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse pronunciato su un diritto reale d'uso non dedotto; 2) motivazione apparente o omesso esame di fatto decisivo, per non aver reso percepibile il fondamento della decisione sulla pretesa esistenza di un diritto reale d'uso; 3) violazione dell'art. 1021 c.c. e dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, perché il rapporto con la Regione sarebbe stato un rapporto obbligatorio/convenzionale e non un diritto reale d'uso, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo ICI; 4) censura sulle spese, poi assorbita.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendo che non vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che la motivazione della CTR fosse sufficientemente intellegibile. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini ICI, il soggetto passivo va individuato solo tra proprietario e titolare di un diritto reale di godimento; nel caso concreto la clausola contrattuale e la destinazione strumentale dei beni al servizio ferroviario escludevano la configurabilità di un diritto reale d'uso, rivelando piuttosto un diritto personale di godimento/convenzione di servizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento successivo alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti, purché resti immutata la causa petendi; non vi è violazione se la qualificazione non altera i fatti costitutivi della pretesa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione o motivazione solo apparente quando si denunci l'omissione del provvedimento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro corretto per dedurre omesso esame di un fatto decisivo o motivazione insufficiente/apparente, ma non può essere cumulato in modo confusorio con la doglianza di omessa pronuncia.
presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
Il presupposto ICI richiede il possesso in senso reale e non la mera disponibilità materiale del bene.
il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
Soggetto passivo ICI è solo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento; il rapporto obbligatorio o la mera detenzione non bastano.
art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992
Richiamato per la tassazione del fabbricato in relazione alla categoria catastale, ma non decisivo ai fini della soggettività passiva.
Il diritto d'uso è un diritto reale tipico, ma la sua configurabilità dipende dalla reale attribuzione di poteri conformi al modello legale, non dalla sola etichetta contrattuale.
Il carattere personale dell'uso e il limite di incedibilità sono elementi propri del diritto, ma non impediscono in sé la sua costituzione in favore di persona giuridica.
Il limite dei bisogni del titolare rileva per il percepimento dei frutti e, per analogia, delimita l'estensione del diritto d'uso.
Il rinvio all'usufrutto è utilizzato per affermare che anche l'uso può essere limitato dalla natura e dalla destinazione economica del bene.
È il contesto normativo del contratto di servizio/affidamento dei servizi di trasporto tra Regione e società affidataria.
I contratti di servizio devono assicurare la corrispondenza tra oneri del servizio e risorse disponibili, delineando un rapporto di affidamento/convenzione e non necessariamente di concessione.
Massime di principio
- In tema di ICI, il presupposto impositivo e la soggettività passiva vanno ricondotti alla titolarità di un diritto reale di proprietà o di godimento; la mera disponibilità del bene in forza di un rapporto obbligatorio non è sufficiente.
- La qualificazione giuridica operata dal giudice non viola l'art. 112 c.p.c. se i fatti costitutivi dedotti restano gli stessi e muta soltanto la loro qualificazione giuridica.
- La denuncia di omessa pronuncia e quella di motivazione apparente/omesso esame non possono essere confusivamente sovrapposte nello stesso motivo, perché attengono a vizi diversi e presuppongono diversi parametri di censura.
- Il diritto reale d'uso è un istituto tipico e non può essere costruito o ampliato oltre il modello legale tramite pattuizioni private; se il contenuto concreto del rapporto esclude un potere pieno e incondizionato di godimento, la clausola va letta come attribuzione di un diritto personale e non di un diritto reale.
- Nel valutare la natura del rapporto, occorre guardare alla sostanza delle pattuizioni: la destinazione strettamente strumentale dei beni al servizio affidato e l'assenza di piena disponibilità del bene sono indici della mancanza di un diritto reale di uso.
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