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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51075/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter c.p.). Denuncia vizio di motivazione sostenendo che la Corte ha dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni della persona offesa senza considerare elementi che avrebbero ricondotto alcuni acquisti alla nipote della titolare (es. ricariche Vodafone e acquisti di prodotti maschili), e chiede il riconoscimento di insussistenza di almeno alcuni reati in continuazione e, conseguentemente, la rideterminazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti. Inoltre deduce violazione di legge sulle statuizioni civili: dopo la sentenza l'imputata avrebbe transato con la parte civile che ha poi revocato la costituzione, sicché vanno eliminate provvisionale, spese e risarcimento; chiede altresì la revoca della confisca avendo restituito la somma.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte che riguarda la responsabilità penale e la determinazione della pena (quindi la condanna è confermata), perché la Corte di cassazione ha ritenuto infondati e generici i rilievi sulla motivazione: la sentenza impugnata si fondava su ammissioni dell'imputata, dichiarazioni della persona offesa, conferme del figlio di questi, accertamenti documentali e messaggi telefonici. Invece il ricorso è stato in parte accolto quanto alle statuizioni civili: essendosi verificata una transazione seguita dalla revoca della costituzione della parte civile, la Corte annulla senza rinvio le statuizioni civili (risarcimento, provvisionale e spese) ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.p. Sulla confisca, prevista obbligatoriamente dall'art. 493-ter, secondo comma, la Corte non ha statuuto immediata revoca: ha stabilito che la questione potrà essere valutata in sede esecutiva per verificare la corrispondenza tra quanto confiscato e quanto eventualmente restituito, al fine di evitare duplicazioni della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    La confisca del profitto del reato è obbligatoria per questa fattispecie; tuttavia l'effetto restitutorio conseguito con transazione può essere valutato dal giudice dell'esecuzione per verificare la corrispondenza tra quanto confiscato e quanto restituito e per evitare duplicazioni di sanzione

  • art. 82, comma 3, cod. proc. pen.

    La revoca della costituzione di parte civile, quando accompagnata da transazione, comporta l'eliminazione delle statuizioni civili nella sentenza penale; pertanto tali statuizioni devono essere annullate senza rinvio

  • Giurisprudenza CED (richiamata): Sez.2, n. 28921 del 09/07/2020 (Tarroni) e Sez.6, n. 38994 del 06/06/2017 (Giacino)

    Principi utilizzati per sostenere che la valutazione della corrispondenza tra confisca e restituzione può essere rimessa alla fase esecutiva per evitare duplicazioni e per distinguere ontologicamente profitto del reato e risarcimento del danno

Massime di principio

  • Le ammissioni dell'imputato unite a dichiarazioni della persona offesa, riscontri documentali e intercettazioni/messaggi possono costituire base sufficiente per la conferma della responsabilità penale; mere ipotesi alternative (es. responsabilità di terzi) sono in genere insufficienti in cassazione se non compromettono le risultanze probatorie fondamentali
  • Se la parte civile revoca la costituzione in seguito a transazione con l'imputato, le statuizioni civili contenute nella sentenza penale (risarcimento, provvisionale, spese) devono essere eliminate ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.p.
  • La confisca prevista come misura obbligatoria dalla norma penale può comunque essere riesaminata in sede esecutiva per accertare la corrispondenza tra quanto confiscato e quanto effettivamente restituito, onde evitare una duplicazione di sanzioni (confisca + restituzione a titolo di risarcimento)
  • I profili riguardanti la determinazione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e articolata
  • In ricorsi per cassazione è necessario indicare in modo specifico gli errori di diritto o le inesattezze logiche nella motivazione; deduzioni generiche o non supportate da una critica puntuale alla motivazione sono di norma dichiarate inammissibili

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