Cassazione Penale, Ordinanza n. 10677/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione del fatto distrattivo collegata alla vendita di un bene fosse erronea, anche in relazione al rapporto sentimentale tra lui e una terza persona; la Corte di cassazione ha ritenuto però che tale travisamento non fosse decisivo rispetto alla ratio decidendi, fondata soprattutto sul mancato incasso del corrispettivo nonostante il tempo trascorso dalla cessione, e che il resto della censura fosse generico. Con il secondo motivo deduceva la mancata assunzione di due testi della difesa; la Corte ha osservato che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi, in difetto di motivazione sulla loro superfluità, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma ha dichiarato la doglianza inammissibile perché la nullità non era stata eccepita immediatamente all'udienza, con conseguente decadenza. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato congruamente richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando l'entità dell'attivo distratto e negando rilievo alla pretesa collaborazione dell'imputato.
Norme richiamate
Le memorie difensive nel procedimento camerale devono essere depositate entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, altrimenti non possono essere considerate.
Riconosce il diritto della parte di difendersi provando; la revoca dei testimoni della difesa senza motivazione sulla superfluità integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
La nullità a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti si verifica decadenza.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva in modo congruo e logico sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
Costituisce il parametro per la discrezionale valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche, con possibilità di valorizzare l'entità del danno o dell'attivo distratto e di escludere rilievo a elementi non significativi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al principio del contraddittorio tra le parti e alla parità delle armi.
art. 6 CEDU
È richiamato come fondamento del diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e, specularmente, del diritto di difendersi provando.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando incida in modo decisivo sulla tenuta logica complessiva della motivazione, introducendo un profilo di radicale incompatibilità nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza di merito e si limita a prospettazioni generiche o meramente alternative.
- La revoca dell'ammissione di testimoni della difesa senza adeguata motivazione sulla loro superfluità può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma tale nullità deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti è sanata per decadenza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e non illogico facendo applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., anche valorizzando l'entità del danno o dell'attivo distratto e la non significatività della collaborazione prospettata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa.
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