Sentenza n. 4356/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4.11.2024, notificato il 12.11.2024, con cui la Prefettura – U.T.G. di Milano ha vietato alla -OMISSIS- l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente; b) della nota del Comune di Lainate prot. -OMISSIS- del 10.12.2024, notificata in pari data, con la quale l’A.C. conferma “il divieto di esercitare l’attività di noleggio senza conducente”; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Prefettura di Milano del 4 novembre 2024 che ha vietato l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, e nota del Comune di Lainate del 10 dicembre 2024 che ne ha confermato il divieto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il divieto prefettizio adottato sulla SCIA presentata il 3 settembre 2024 e la conseguente nota comunale. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, perché non sarebbero state rese comprensibili le ragioni ostative; 2) violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'Amministrazione avrebbe ripetuto le ragioni già comunicate senza esaminare puntualmente le osservazioni della società; 3) violazione dell'art. 11, comma 2, R.D. 773/1931, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e di istruttoria, sostenendo che la condanna del legale rappresentante del 2014 per un reato in materia di stupefacenti fosse risalente e non rientrasse tra i reati ostativi tassativamente indicati dalla norma; 4) illegittimità derivata della nota comunale. La Prefettura aveva fondato il divieto sulla condanna del legale rappresentante e su frequentazioni e rapporti familiari con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati connessi alla compravendita e all'intestazione fittizia di veicoli.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato: il divieto è adeguatamente motivato sulla base della condanna del legale rappresentante e del quadro di frequentazioni e relazioni familiari, rilevante anche per la connessione dei precedenti con il settore dei veicoli; la valutazione prognostica prefettizia non è irragionevole. La mancata indicazione dei nominativi e dei gradi di parentela non invalida l'atto, anche considerato che il diniego di accesso agli atti istruttori non era stato impugnato e che il provvedimento richiamava gli accertamenti delle forze dell'ordine. Il secondo motivo è infondato: l'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alla SCIA, che non è istanza diretta ad avviare un procedimento autorizzatorio; il potere inibitorio è stato esercitato tempestivamente, entro sessanta giorni, e non come autotutela tardiva. La comunicazione di avvio e il contraddittorio sono stati comunque attivati e l'Amministrazione ha esaminato le osservazioni, senza essere tenuta a confutarle analiticamente se le ragioni del mancato accoglimento risultano percepibili dalla motivazione. Anche il terzo motivo è infondato: il potere inibitorio è stato esercitato nei termini e per ragioni di pubblica sicurezza; condanna, frequentazioni e legami familiari con persone gravate da precedenti pertinenti al commercio di veicoli, valutati unitariamente, costituiscono elementi indiziari idonei a sostenere un giudizio prognostico sfavorevole di affidabilità. Respinta, di conseguenza, anche la censura di illegittimità derivata della nota comunale. La ricorrente è stata condannata a pagare al Ministero dell'Interno le spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Il Prefetto può esercitare il potere inibitorio entro sessanta giorni dalla comunicazione comunale per i casi richiamati dall'art. 11, comma 2, TULPS e per motivate esigenze di pubblica sicurezza; oltre tale termine il potere è esercitabile per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
art. 11, comma 2, R.D. 773/1931
Il giudizio prognostico espresso dall’Autorità è basato su elementi indiziari che, nel loro insieme, incrinano il rapporto di fiducia e di affidabilità del privato.
Nel valutare la buona condotta e l'affidabilità ai fini delle autorizzazioni di polizia, l'Amministrazione può fondare il giudizio anche su un quadro complessivo di elementi indiziari, comprendente condanne, frequentazioni e legami familiari pertinenti all'attività; non è necessario che ogni elemento, isolatamente considerato, integri una delle condanne elencate dalla disposizione.
Il preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990 è previsto per i soli procedimenti ad istanza di parte destinati a concludersi con un provvedimento espresso o tacito di accoglimento o di rigetto dell'Amministrazione, caratteristica non rinvenibile nel caso della SCIA dove l'effetto abilitante consegue alla mera presentazione dell'istanza e al decorso del termine per l'esercizio dei poteri amministrativi inibitori.
Il preavviso di rigetto non si applica all'esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, perché la segnalazione non avvia un procedimento autorizzatorio ad istanza di parte destinato a concludersi con un provvedimento di assenso o diniego.
Quindi il potere prefettizio qui all’esame ha inciso sulla prosecuzione dell’attività in ragione dell’accertamento – avvenuto tempestivamente e dopo meno di un mese dall’inoltro della SCIA - della carenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge.
Il potere inibitorio sulla SCIA, esercitato tempestivamente entro il termine previsto, può impedire la prosecuzione dell'attività quando sia accertata la carenza dei requisiti o dei presupposti stabiliti dalla legge.
Non ricorre nella fattispecie la diversa ipotesi di esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività, cioè del potere di autotutela esercitato oltre il termine di sessanta giorni, ipotesi in cui è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Il potere tardivo di intervento sulla SCIA, esercitato oltre sessanta giorni, è soggetto alle condizioni dell'autotutela: comunicazione di avvio, tempestività dell'intervento e motivazione su concrete e attuali ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, con considerazione degli interessi coinvolti.
Nel caso in esame, infatti, la Prefettura ha correttamente tratto elementi indiziari dalla condanna riportata dal legale rappresentante della società ricorrente per il reato di cui all’art. 73 del T.U. stupefacenti e dalle frequentazioni e dai rapporti di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, ritenuti ostativi ad una prognosi di affidabilità, riferiti al medesimo settore di attività di cui si controverte.
La motivazione del divieto è adeguata quando rende percepibili gli elementi fattuali e la valutazione prognostica che sostengono il giudizio di inaffidabilità, anche attraverso il richiamo agli atti istruttori pertinenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo sulla SCIA, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non è dovuto, poiché la SCIA non costituisce un'istanza che avvia un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un provvedimento espresso o tacito; resta distinto il caso dell'intervento tardivo in autotutela, soggetto alle condizioni dell'art. 21-nonies.
- Il potere prefettizio di vietare o sospendere l'attività di noleggio di veicoli senza conducente può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione comunale nei casi richiamati dall'art. 11, comma 2, TULPS e per motivate esigenze di pubblica sicurezza; dopo tale termine occorrono sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
- La buona condotta e l'affidabilità richieste per un'autorizzazione di polizia possono essere valutate in chiave preventiva sulla base di una pluralità di elementi indiziari, incluse frequentazioni e relazioni familiari, purché pertinenti e coerenti con l'attività; gli elementi vanno apprezzati unitariamente e possono sostenere una prognosi sfavorevole senza ridursi a sospetti generici.
- L'Amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate nel contraddittorio, ma non è tenuta a confutarle analiticamente quando la motivazione del provvedimento consente di comprendere le ragioni per cui non vi si è adeguata.
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