Cassazione Penale, Sentenza n. 37076/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva: denunciava una presunta contraddittorietà perché la Corte avrebbe riconosciuto la liceità della cessione degli immobili (escludendo la bancarotta preferenziale) ma al contempo avrebbe usato la stessa operazione come indizio di distrazione; contestava il travisamento delle prove sulla valutazione del compendio immobiliare (valore circa €1.300.000) e sulla mancata giustificazione del mancato incasso degli assegni; infine deduceva carenza di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Firenze. Ha ritenuto che la cessione degli immobili gravati da mutuo con accollo cumulativo senza liberazione della fallita e senza effettiva contropartita costituisca atto idoneo a integrare la bancarotta fraudolenta distrattiva (perde "secca" per la società che mantiene il debito). Ha escluso la contraddittorietà tra l'esclusione della bancarotta preferenziale e la configurazione della bancarotta distrattiva, ha ritenuto infondati i rilievi di travisamento probatorio (le frasi contestate vanno lette nel senso di mancanza di prova contraria o di giustificazioni non fondate) e ha dichiarato inammissibile il motivo sulla determinazione della pena, essendo la graduazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito con adeguata motivazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come principio guida sulla determinazione della pena e sulla discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena
Richiamato in relazione ai criteri di individualizzazione della pena (attenuanti/agggravanti) e alla valutazione del diniego delle attenuanti generiche
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
legge fallimentare (norme sugli effetti e sanzioni accessorie del fallimento)
Richiamata per il regime delle sanzioni accessorie e per la valutazione dell'impatto delle alienazioni sul patrimonio sociale e sui creditori
Massime di principio
- La cessione di beni sociali gravati da ipoteca con l'unico effetto dell'accollamento cumulativo del mutuo senza liberazione del debitore e senza effettiva contropartita in denaro può integrare la bancarotta fraudolenta distrattiva, perché determina un depauperamento idoneo a mettere in pericolo le ragioni dei creditori non garantiti
- L'esclusione di una bancarotta preferenziale verso gli istituti di credito non esclude che la medesima operazione possa configurare una bancarotta distrattiva: l'elemento rilevante è l'effetto sull'assetto patrimoniale della società e sulla garanzia dei creditori, non la specifica finalità di favorire un determinato creditore
- Per contestare in Cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito è necessario dimostrare un travisamento o una manifesta illogicità; formulazioni generiche non superano l'apprezzamento fatto dal giudice di merito se esse rientrano nella plausibile lettura delle prove
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione verifica soltanto l'assenza di arbitrio e l'esistenza di congrua motivazione
- Un'accoglienza dell'azione revocatoria in sede civile può essere elemento confermativo, anche in sede penale, della natura distrattiva degli atti dispositivi compiuti prima del fallimento
- In situazioni simili, la difesa dovrà fornire prove concrete e documentate (es. perizie sul valore reale dei beni, giustificazioni credibili sul mancato incasso di assegni, documentazione che dimostri l'effettivo corrispettivo ricevuto) per contrastare l'argomentazione del depauperamento patrimoniale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →