Cassazione Penale, Sentenza n. 46082/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 633 e 639-bis c.p., deducendo: 1) violazione di legge (artt. 163 e 165 c.p.) perché i giudici di merito avrebbero irregolarmente subordinato la sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile oggetto di occupazione abusiva; 2) mancata pronuncia di estinzione per prescrizione, sostenendo che il reato fosse da qualificare come delitto istantaneo con effetti permanenti e quindi con decorrenza del dies a quo anteriore rispetto a quella individuata dai giudici (che l'avevano fatto decorrere dalla data della sentenza di primo grado, 21/04/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile: ai sensi dell'art. 165 c.p. (secondo periodo) il giudice può subordinare il beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, e la restituzione del bene impedisce la prosecuzione della situazione dannosa. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 633 c.p., quando l'occupazione si protrae nel tempo, integra un reato permanente; pertanto il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla cessazione della condotta (nel caso dalla sentenza di primo grado del 21/04/2022, atteso che la protrazione dell'occupazione fino a tale data risultava provata). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
«la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice può subordinare la sospensione condizionale anche all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ad es. rilascio dell'immobile), indipendentemente dall'esistenza di una parte civile, perché tale misura impedisce la prosecuzione della situazione dannosa.
Il reato di invasione di terreni o edifici, quando l'occupazione si prolunga nel tempo, ha natura di reato permanente: la condotta non si esaurisce in un atto istantaneo e il dies a quo della prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione.
Norma contestata come fatto-reato nel caso concreto; la sentenza la include nel capo d'imputazione ma la decisione sui profili di diritto si concentra soprattutto sull'art. 633 c.p. e sulla durata dell'occupazione.
Richiamato dalla difesa in relazione alla sospensione condizionale; la Corte non ha ritenuto che la disciplina richiamata osti alla subordinazione disposta dai giudici di merito.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali della ricorrente, essendo il ricorso rigettato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamo procedurale)
Norma citata in relazione alla forma di riassunto dei motivi di ricorso; presente negli atti ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (es. rilascio del bene occupato), anche se non vi è costituzione di parte civile: il requisito è la pertinenza della misura rispetto alla funzione di impedire la prosecuzione del danno.
- L'invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) assume natura di reato permanente se l'occupazione si protrae nel tempo; in tali casi il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione e non dal singolo atto iniziale.
- Per contestare la decorrenza della prescrizione in casi di occupazione bisogna fornire prove certe della cessazione dell'occupazione anteriore alla data fissata dal giudice; l'orientamento giurisprudenziale prevalente tende a considerare l'occupazione protratta come continuativa.
- Quando si chiede la concessione di benefici (es. sospensione condizionale) il giudice può subordinare il beneficio a obblighi volti a ripristinare l'assetto precedente o eliminare il pericolo/danno: va valutato il nesso di strumentalità fra l'obbligo imposto e la funzione di prevenire la reiterazione o la persistenza del danno.
- In impugnazioni in Cassazione fondate su questioni di natura giuridica riguardanti qualificazione del reato e decorrenza della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità consolidata costituisce parametro vincolante salvo motivate ragioni per discostarsene; quindi le tesi isolate contrarie hanno probabilità limitate di successo.
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