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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27525/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un reclamo ex art. 22 l. fall. proposto da una compagnia assicuratrice contro il decreto del tribunale che aveva respinto l’istanza di fallimento nei confronti di una società in accomandita semplice, del socio accomandatario e, per estensione, del socio accomandante. La corte d’appello, accogliendo parzialmente il reclamo, ha rimesso gli atti al tribunale per la declaratoria di fallimento della società, ha respinto la domanda di estensione al socio accomandante, ha posto le spese di entrambi i gradi a carico della società reclamata e ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. Avverso tale decreto la società e i soci hanno proposto ricorso principale per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 22 l. fall. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la corte d’appello condannato alle spese la società nonostante il reclamo fosse stato accolto solo parzialmente e con provvedimento interinale destinato a essere assorbito dalla successiva sentenza di fallimento; (2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per ultrapetizione, perché la reclamante non aveva chiesto la condanna alle spese della debitrice ma solo la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta dal tribunale; (3) violazione degli artt. 22 l. fall., 91 e 112 c.p.c. e 111 Cost. per omessa pronuncia sulla domanda del socio accomandante volta a ottenere la condanna della reclamante alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c. in suo favore. La compagnia resistente ha inoltre proposto ricorso incidentale contro il rigetto del reclamo nei confronti del socio accomandante. Nel giudizio è intervenuta la società incorporante della resistente a seguito di fusione, ma l’intervento è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della società incorporante e inammissibile il ricorso incidentale; ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando il decreto nella parte relativa alle spese e decidendo nel merito che non erano dovute dalla società reclamata le spese del procedimento ex artt. 15 e 22 l. fall.; ha accolto anche il terzo motivo del ricorso principale, cassando il decreto sul punto e rinviando alla corte d’appello in diversa composizione perché si pronunci sulle domande del socio accomandante relative alle spese del doppio grado e al risarcimento ex art. 96 c.p.c., nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità tra tale socio e la compagnia assicuratrice. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 22 l. fall.

    In caso di rigetto del reclamo consente la statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata; in caso di accoglimento del reclamo non prevede tali statuizioni, perché il decreto della corte d’appello ha natura interinale e resta assorbito dalla successiva declaratoria di fallimento del tribunale.

  • art. 6 l. fall.

    Richiamato come base dell’originaria istanza di fallimento proposta dalla creditrice.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata non può essere pronunciata nel capo del decreto relativo all’accoglimento del reclamo; va esaminata solo se la domanda è effettivamente proposta e su di essa occorre una pronuncia espressa.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte territoriale non può omettere di pronunciare sulle domande effettivamente formulate, né può attribuire spese non richieste oltre il petitum.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese di lite, ma nel caso concreto è stata applicata in modo non corretto dalla corte d’appello rispetto all’art. 22 l. fall.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nel ricorso principale a tutela del diritto di difesa rispetto alla condanna alle spese in un procedimento ancora interinale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure sulla natura decisoria/interinale del provvedimento, sull’obbligo di pronuncia e sul divieto di ultrapetizione.

  • art. 2320 c.c.

    Cennato con riferimento alla richiesta di estensione del fallimento al socio accomandante; il motivo incidentale lo evocava per contestare il mancato accoglimento dell’estensione.

  • art. 15 l. fall.

    Richiamato nel dispositivo per qualificare le spese del procedimento prefallimentare non dovute dalla società reclamata a seguito dell’accoglimento del motivo sul punto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Dedotti nel ricorso incidentale per contestare l’apprezzamento delle prove circa la partecipazione del socio accomandante alla gestione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all’onere della prova sulla natura degli atti compiuti dal socio accomandante.

  • art. 147 l. fall.

    Evocato nel ricorso incidentale per contestare la mancata estensione del fallimento al socio accomandante.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato sia per l’intervento del successore della parte resistente sia nei motivi del ricorso incidentale; la Corte ha escluso l’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di cassazione in assenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 22 l. fall., la corte d’appello che accolga il reclamo non può di regola condannare la parte debitrice alle spese del procedimento né pronunciarsi sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché il provvedimento ha natura interinale ed è destinato a essere assorbito dalla successiva decisione del tribunale sulla dichiarazione di fallimento.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda espressamente proposta, si realizza vizio di omessa pronuncia; non è sufficiente una motivazione equivoca o indiretta che non consenta di comprendere se la domanda sia stata effettivamente esaminata.
  • Il ricorso incidentale che riproponga censure sulla valutazione di merito relative all’estensione del fallimento o alla partecipazione del socio accomandante alla gestione è inammissibile quando mira soltanto a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento del terzo che non abbia partecipato ai gradi di merito, salvo limitate eccezioni per il successore a titolo particolare nei casi ammessi dalla giurisprudenza.
  • Il rigetto dell’istanza di fallimento non produce giudicato sostanziale, ma soltanto una preclusione di fatto: la medesima situazione può essere nuovamente posta a base di una successiva istanza di fallimento, anche dallo stesso creditore o da altro creditore.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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