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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32123/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 17/05/2022 lamentando: 1) l'erronea applicazione degli artt. 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 e l'illegittimità/abnormità della confisca dell'immobile, in quanto la motivazione della sentenza richiamava il diverso reato di lottizzazione abusiva (per il quale la confisca è prevista) mentre l'accordo riguardava il reato di cui all'art. 44, lett. b) (per il quale è prevista soltanto la demolizione); inoltre si deduceva l'impossibilità di disporre la demolizione ex art. 31, comma 9, in presenza di un analogo ordine amministrativo già emanato il 28/12/2021; 2) l'errata applicazione della pena, poiché il Giudice aveva indicato la reclusione anziché l'arresto previsto per il reato contestato e l'imputato aveva chiesto 30 giorni di arresto e ammenda.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di confisca (che elimina) e alla pena detentiva, sostituendo la reclusione di 30 giorni con la pena dell'arresto. Ha confermato invece l'obbligo di demolizione (definita "distruzione" nella sentenza impugnata), ritenendola sanzione obbligatoria e di natura ripristinatoria che il giudice penale può ordinare anche se è stato già disposto un ordine amministrativo, purché la demolizione non sia stata eseguita. La Corte ha inoltre rilevato che l'errore materiale nella qualificazione della pena (sostituzione grafica di "arresto" con "reclusione") era evidente e correggibile alla luce della richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44

    art. 44, comma 1 (lett. b e lett. c) e comma 2

    Per le contravvenzioni previste dal comma 1 (diverse dalla lottizzazione abusiva) l'unica sanzione conseguente è l'ordine di demolizione; la confisca prevista dall'art.44 comma 2 è legata specificamente all'accertamento della lottizzazione abusiva e non può essere estesa ad altro tipo di illecito urbanistico

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31

    art. 31, comma 2 e comma 9

    L'autorità giudiziale può ordinare la demolizione del manufatto abusivo (comma 9) come misura sanzionatoria/ristorativa anche se è stato già adottato un provvedimento amministrativo di demolizione (comma 2); condizione negativa per l'esercizio del potere giudiziale è la constatazione fattuale dell'inesecuzione della demolizione amministrativa

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 6 e art. 7; Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, art. 1

    La Corte EDU ha qualificato la confisca lottizzatoria come "pena" ai fini convenzionali; ciò implica che misure di confisca hanno profili penalistici e devono rispettare le garanzie della Convenzione (rendendo ammissibili rimedi processuali avverso l'applicazione di tale misura)

  • Codice di procedura penale - artt. 444 e ss.

    art. 444 e seguenti (applicazione della pena mediante patteggiamento)

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è impugnabile quando sia applicata una pena illegale o una sanzione non prevista per il reato concordato; errori di applicazione della pena sono sindacabili e possono essere rettificati

Massime di principio

  • La confisca dell'immobile abusivo è ammissibile solo nel caso di lottizzazione abusiva come disciplinato dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001; per le altre contravvenzioni previste dal comma 1 (lett. b, lett. c, ecc.) la sanzione obbligatoria è la demolizione e non la confisca
  • La sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) può essere impugnata quando contenga l'applicazione di una sanzione illegale (es. confisca non prevista per il reato concordato); il ricorso è ammissibile anche se la misura impugnata ha natura meramente amministrativa o ripristinatoria, quando essa sia stata qualificata nella sentenza come "pena"
  • Errori materiali o di nomenclatura nella indicazione della pena (per esempio la sostituzione grafica di 'arresto' con 'reclusione') sono emendabili in sede di impugnazione quando risulta in modo chiaro dalla documentazione e dalla richiesta delle parti quale fosse la pena effettivamente concordata
  • L'autorità giudiziale può ordinare la demolizione del manufatto abusivo anche se è stato emesso un ordine amministrativo precedente: il presupposto per l'adozione del provvedimento giudiziale è la mancata esecuzione della demolizione amministrativa, non la mera esistenza del provvedimento amministrativo
  • L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria/amministrativa (non ha funzione punitiva) e può essere coordinato con l'azione amministrativa nella fase di esecuzione; non è riconducibile alla nozione convenzionale di "pena" come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU
  • In caso di contrasto tra la motivazione della sentenza e la fattispecie concordata dalle parti, occorre verificare la corrispondenza tra il reato patteggiato e le sanzioni effettivamente comminate: ogni misura incongrua rispetto al reato pattuito è correggibile e può portare ad annullamento parziale della sentenza

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