Cassazione Civile, Ordinanza n. 29790/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato, insieme alla società da lui rappresentata, dieci avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004-2008: cinque erano stati notificati a lui personalmente e cinque alla società, con recupero a tassazione di maggior reddito e conseguenti imposte Irpef, Irap e Iva. In primo grado alcuni ricorsi erano stati dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione, mentre gli altri erano stati rigettati. La CTR aveva confermato la decisione ritenendo corretta la pretesa fiscale e non superata la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base partecipativa. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo: dopo la cancellazione della società egli non sarebbe più stato legale rappresentante e quindi sarebbe stato privo di legittimazione passiva. La Corte non ha esaminato il merito della doglianza, rilevando che il ricorso non conteneva una sufficiente e autonoma esposizione sommaria dei fatti di causa e del percorso processuale, così da imporre alla Corte un'attività di ricostruzione non consentita dall'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo violato l'obbligo di esposizione sommaria dei fatti di causa previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo non consentiva una chiara comprensione della vicenda processuale senza ricorrere alla sentenza impugnata o ad altre fonti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
«il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti della causa»
Il ricorso per cassazione deve contenere una narrazione chiara, sintetica ma completa dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la loro omissione determina inammissibilità, perché la Corte non può essere costretta a ricostruire autonomamente la materia del contendere.
Richiamato solo quanto al procedimento camerale non partecipato e alla proposta del relatore; non incide sulla ratio decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è აუცილaria una esposizione sommaria dei fatti di causa che consenta alla Corte una immediata e autonoma comprensione della controversia, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.
- Non è sufficiente che i fatti possano essere ricavati indirettamente dalla sentenza impugnata o da una lettura combinata del motivo di ricorso: l'onere di sintesi e chiarezza grava integralmente sul ricorrente.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non vale a superare il difetto dell'esposizione sommaria dei fatti, quando il motivo non sia autonomamente intelligibile e non ricostruisca compiutamente la vicenda processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; resta ferma l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →