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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19823/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di locazione di due mezzi, un autocarro e una macchina operatrice, nel quale la società locatrice agiva per ottenere la risoluzione del rapporto, la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni. La locatrice deduceva il mancato pagamento dei canoni mensili e, per la macchina operatrice, il mancato rimborso delle spese di riparazione; in corso di causa aggiungeva che l’autocarro era stato rubato mentre era ancora nella disponibilità della conduttrice. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per il grave inadempimento relativo al mancato pagamento dei canoni, ma aveva negato il risarcimento parametrato ai canoni residui per l’autocarro; la Corte d’appello aveva rigettato integralmente l’appello. In Cassazione la locatrice articolava dieci motivi, contestando soprattutto: omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria relativa all’autocarro; errata applicazione delle norme sulla risoluzione e sugli effetti restitutori e risarcitori; erronea applicazione dell’art. 1588 c.c. in tema di responsabilità del conduttore per perimento della cosa; tardività o erroneità del rilievo di una domanda ex art. 1221 c.c.; errata valutazione della diffida ad adempiere e dei ritardi nei pagamenti; falsa applicazione delle regole su istruttoria e riparto degli oneri probatori; asserita ultrapetizione in ordine alla questione assicurativa e al diritto di ritenzione del riparatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse effettivamente esaminato i motivi di gravame rilevanti, in particolare quelli relativi al risarcimento connesso all’autocarro rubato, alla responsabilità del conduttore ex art. 1588 c.c. e alla domanda ex art. 1221 c.c. Non vi era quindi omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.; inoltre molte censure erano formulate in modo generico, frammentario o eccentriche rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata, oppure tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si pronuncia su una domanda o un motivo effettivamente introdotto; non basta contestare il percorso argomentativo seguito per respingere la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La doglianza processuale è inammissibile se non identifica con precisione il motivo di gravame asseritamente non esaminato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il ricorrente deve individuare in modo specifico il fatto storico decisivo e discusso che sarebbe stato omesso; non è sufficiente una critica generica alla motivazione.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è evocata come fondamento della domanda, ma le censure che mirano a contestarne in cassazione il vaglio di merito sono inammissibili se non colpiscono la reale ratio decidendi.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere è stata richiamata quale base della domanda di risoluzione, ma la sua rilevanza concreta dipende dall’esame dei fatti e delle domande effettivamente proposte.

  • art. 1458 c.c.

    La retroattività della risoluzione non consente, di per sé, di elidere ogni valutazione sulla responsabilità per la mancata restituzione o sul diverso titolo della domanda risarcitoria; occorre però che la censura sia coerente con la questione decisa.

  • art. 1588 c.c.

    "Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile"

    La responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento del bene locato va valutata sulla base dei fatti allegati e provati; il furto non esclude automaticamente la responsabilità, dovendosi apprezzare le circostanze concrete e la prova della causa non imputabile.

  • art. 1221 c.c.

    La domanda fondata su questa norma non può essere introdotta tardivamente in comparsa conclusionale e non può essere confusa con la diversa responsabilità ex art. 1588 c.c.

  • art. 1219 c.c.

    La mera allegazione di una richiesta di restituzione o di pagamento non equivale automaticamente alla proposizione di una specifica domanda di responsabilità ex art. 1221 c.c.

  • art. 183 c.p.c.

    Le domande, eccezioni e istanze istruttorie devono risultare tempestivamente introdotte nelle preclusioni di rito; non possono essere ampliate o mutate in sede conclusiva.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove domande o nuove prove al di fuori dei limiti di legge; la censura che assume il contrario deve essere specifica e pertinente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della regola di valutazione della prova non può essere prospettata come mera contestazione fattuale o richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente richiama il riparto dell’onere probatorio per sostenere che spettasse alla controparte dimostrare fatti impeditivi o estintivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fattuale e non coerente con la ratio della decisione.

  • art. 700 c.p.c.

    Il provvedimento cautelare è stato utilizzato nel corso del giudizio per l’ordine di consegna di un bene e il pagamento di rate scadute, ma non muta i requisiti di ammissibilità delle doglianze di legittimità.

  • art. 1591 c.c.

    È stata richiamata dalla parte ricorrente quale possibile base per pretendere somme equivalenti ai canoni successivi alla mancata restituzione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata nel rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la corte d’appello abbia effettivamente esaminato, anche se sfavorevolmente, i motivi di gravame; non è sufficiente che il ricorrente contesti la qualità o la correttezza della motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve individuare con precisione il motivo o il fatto storico decisivo asseritamente trascurato; la frammentaria estrazione di brani da atti diversi non consente di superare il vaglio di specificità.
  • La responsabilità del conduttore per perdita del bene locato ex art. 1588 c.c. non è esclusa automaticamente da un evento come il furto: occorre verificare le circostanze concrete e la prova della causa non imputabile.
  • Una domanda ex art. 1221 c.c. non può essere confusa con la domanda risarcitoria da inadempimento o con la responsabilità ex art. 1588 c.c.; la sua introduzione è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali.
  • Le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, della volontà contrattuale o del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando siano formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali solo apparenti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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