Cassazione Civile, Ordinanza n. 25940/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 8141002429, notificato il 22 settembre 2005, con cui era stato contestato al contribuente il mancato pagamento di euro 14.013,54 a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 1997, in relazione ai proventi dell’attività di insegnamento svolta all’estero presso un Istituto di Cultura Italiana in Germania. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente perché notificato oltre il termine di sessanta giorni. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 36/2017 depositata il 23 gennaio 2017, aveva accolto l’appello del contribuente e dichiarato nullo l’avviso, ritenendo che fosse già maturata la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo della decisione. Nel giudizio di legittimità il contribuente ha documentato di avere presentato il 22 maggio 2019 domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 e di avere pagato la prima rata il 15 maggio 2019, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la richiesta di estinzione conseguente alla definizione agevolata. Ha accertato che la domanda era stata presentata il 22 maggio 2019 e che la prima rata era stata pagata il 15 maggio 2019; non risultavano né un diniego dell’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto né un’istanza di trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza esaminare nel merito il motivo di ricorso dell’Agenzia. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo il comma 13 della stessa disposizione. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione è conseguita alla definizione agevolata e non a rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso.
Norme richiamate
La definizione agevolata determina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, perfezionata mediante domanda tempestiva e pagamento almeno della prima rata, comporta l’estinzione del processo se non è presentata un’istanza di trattazione entro il termine previsto e non è intervenuto il diniego dell’amministrazione.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessa norma.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite.
L’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improponibilità non è dovuto quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione, perfezionata con la presentazione della domanda entro il termine previsto e il pagamento almeno della prima rata, determina l’estinzione del processo se non intervengono il diniego dell’amministrazione entro il termine stabilito né un’istanza di trattazione entro il termine fissato dalla legge.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata non integra rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso ai fini dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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