Cassazione Penale, Ordinanza n. 03272/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello del 15/04/2024. Dal testo emerge che la difesa ha contestato, con il primo motivo, la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, sollecitando di fatto una nuova valutazione delle fonti probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti. Con ulteriori censure ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e comunque mirava a un sindacato di merito non consentito in cassazione, mentre le doglianze sulle attenuanti erano anch'esse non specifiche e manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e ritenendo infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva dato congrua motivazione richiamando gli elementi negativi ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità della censura.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si alleghi uno specifico travisamento decisivo delle emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale: censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare singolarmente ogni circostanza dedotta dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →