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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38967/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa contrattuale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo che la vicenda integrasse un mero inadempimento civilistico e che mancassero gli artifizi e raggiri, anche perché questi ultimi sarebbero stati successivi alla stipula del contratto e quindi non idonei a fondare la truffa. Con il secondo motivo ha contestato la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, c.p., ma la Corte ha rilevato che tale censura non era stata specificamente proposta in appello e quindi non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano correttamente ravvisato tutti gli elementi della truffa contrattuale: la sottoscrizione di un contratto presso lo studio di un avvocato, idonea a ingenerare un legittimo affidamento nella persona offesa, il versamento di una somma rilevante e la successiva irreperibilità dell'imputato. Quanto al secondo motivo, la censura sull'aggravante non era stata previamente dedotta in appello e quindi era preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa contrattuale è configurabile quando l'inadempimento è preceduto da un dolo iniziale e da artifizi o raggiri che incidono sulla volontà negoziale della vittima, determinandola alla stipula del contratto e al versamento del denaro.

  • art. 61, primo comma, n. 7, c.p.

    La censura sull'aggravante non è esaminabile in cassazione se non è stata specificamente dedotta come motivo di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere proposte questioni non specificamente dedotte con i motivi di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nella truffa contrattuale, il discrimine rispetto al mero inadempimento civilistico risiede nel dolo iniziale: il reato è integrato quando l'agente, sin dal momento della stipula, usa artifici o raggiri per indurre la controparte a contrarre e a disporre del proprio patrimonio.
  • Gli artifizi e raggiri possono precedere la fase esecutiva del contratto e manifestarsi nella conclusione dell'accordo; ciò che rileva è la loro capacità di falsare il processo volitivo della vittima e di generare un affidamento ingannevole.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che non siano state specificamente dedotte in appello; la mancata devoluzione del motivo determina l'inammissibilità della doglianza.
  • La configurazione dell'aggravante e le relative contestazioni devono essere oggetto di precisa devoluzione nei gradi di merito, altrimenti la questione resta preclusa in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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