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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9617/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa e confermato la condanna per ricettazione di due assegni provento di furto. Il ricorso censura vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) per omissione di valutazione di prove decisive, in particolare della dichiarazione di Fausto Monini e della mancata produzione di documenti fiscali comprovanti l'acquisto di bancali; deduce che l'imputato aveva fornito una spiegazione (assegni dati per acquisto di bancali) e che, comunque, al più sarebbe configurabile il reato previsto dall'art. 712 c.p. (possesso di cose provenienti da furto) non la ricettazione, non essendo possibile per l'imputato accertare la lecita provenienza dei titoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo ("doppia conforme") e sono sufficienti a spiegare il convincimento dei giudici: la versione dell'imputato e le dichiarazioni del Monini risultano prive di supporto documentale e contraddittorie (assenza di data, mancata indicazione di luogo/data, assenza di documentazione fiscale), elementi che giustificano la qualificazione del fatto come ricettazione e l'esistenza del dolo, anche nella forma eventuale. Esclusa la derubricazione ad art. 712 c.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione è dedotto dal ricorrente; la Corte conferma che la motivazione complessiva (anche attraverso la "doppia conforme") è sufficiente e non è necessario rispondere puntualmente a ogni deduzione difensiva purché il percorso logico sia chiaro.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento a presunta violazione di legge per errata qualificazione del fatto; la Corte ritiene corretta la qualificazione in ricettazione alla luce degli elementi probatori.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte rileva che sussiste il dolo (anche eventuale) necessario per la ricettazione.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma relativa a possesso di cose provenienti da reato; la Corte esclude la derubricazione a questo reato perché gli elementi indiziari mostrano che l'imputato si è rappresentato la possibilità della provenienza illecita (dolo eventuale).

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale: la difesa aveva chiesto l'audizione di testimoni in sede di procedimento per l'applicazione della misura cautelare (o simile procedura), ma la Corte valuta nel complesso le risultanze processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la quantificazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte dispone il versamento di €3.000.

Massime di principio

  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, la loro motivazione si considera unitaria: in Cassazione è spesso sufficiente che il percorso logico complessivo sia comprensibile, non che venga risposto punto per punto a tutte le censure.
  • Per evitare una condanna per ricettazione è necessario offrire una spiegazione credibile e documentata sulla provenienza dei beni/titoli: dichiarazioni generiche o non supportate da documenti (fatture, prove d'acquisto, date/luoghi precisi) sono deboli e possono indurre il giudice a ritenere il dolo anche nella forma eventuale.
  • Il dolo nella ricettazione può essere configurato anche in forma eventuale: chi riceve beni con elementi oggettivi che fanno sorgere il sospetto della provenienza illecita può essere ritenuto colpevole se accetta il rischio.
  • La mera affermazione di non poter accertare la provenienza (ad es. perché i titoli non sono stati presentati all'incasso) non è in sé sufficiente a escludere l'obbligo di diligenza quando sussistono circostanze anomale che impongono maggiori cautele.
  • In sede di impugnazione, censure sulla motivazione devono dimostrare che l'assenza di risposta ha inciso sul convincimento: se la decisione mostra chiaramente l'iter logico-giuridico che porta al rigetto delle deduzioni difensive, la Cassazione tende a dichiarare il ricorso inammissibile.

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