Cassazione Civile, Ordinanza n. 26354/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione culturale impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA ritenendo utilizzate fatture per operazioni inesistenti. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato documenti prodotti in giudizio (foto, contratti, locandine, opuscoli e altri atti) non specificamente contestati dall'Ufficio, dai quali sarebbe emersa l'effettività delle operazioni fatturate; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR esaminato la documentazione da cui sarebbe risultata la reale realizzazione degli eventi da parte di soggetti terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre ribadito che, in tema di operazioni inesistenti, la prova dell'effettività delle operazioni non può dirsi assolta con la sola esibizione delle fatture, né con la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, mentre la CTR aveva già valutato la documentazione fotografica ritenendola decontestualizzata e non idonea a provare gli eventi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda i profili probatori del fatto non contestato e non impone un onere di allegazione ulteriore all'Amministrazione oltre quanto contestato con l'atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma, non la contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario contro un avviso di accertamento, il principio di non contestazione non sposta sull'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non l'omessa analisi di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
- In tema di fatture per operazioni inesistenti, il contribuente non assolve l'onere probatorio dell'effettività delle operazioni con la sola esibizione delle fatture o con la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, poiché tali elementi possono essere compatibili con operazioni fittizie.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi probatori ritenuti più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni allegazione incompatibile con la soluzione adottata, purché la motivazione sia logicamente adeguata.
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