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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06625/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso e notificato in data 19 marzo 2023. Il destinatario ha proposto ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 davanti al Giudice di pace deducendo, per quanto rileva in sede di legittimità, difetto di motivazione del provvedimento in relazione alla richiesta di protezione internazionale e mancata traduzione degli atti nella propria lingua. Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso ritenendo avvenuta la traduzione in arabo del verbale di notifica e la comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente, oltre a rilevare che la domanda di protezione internazionale era stata presentata dopo l’adozione del decreto di espulsione. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., assumendo l’omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse un vizio di motivazione denunciabile nei termini dedotti, perché l’ordinanza del Giudice di pace conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, al di sopra del minimo costituzionale. È stato valorizzato che il giudice di merito aveva esplicitato sia i presupposti dell’espulsione sia la ragione dell’irrilevanza della domanda di protezione internazionale, essendo questa successiva al decreto espulsivo. Conseguentemente, in conformità alla proposta di definizione accelerata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione degli intimati; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per i provvedimenti ex art. 96, quarto comma, c.p.c. e ha disposto il pagamento dell’importo di € 1.500,00 ai sensi della disciplina applicabile indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998

    costituisce la base del ricorso avverso il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente lo invoca per denunciare nullità della decisione per omessa motivazione; la Corte rileva però che il vizio di motivazione non è configurato nei termini dedotti se la decisione supera il minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte richiama il parametro della motivazione apparente: la nullità sussiste solo se l’argomentazione è graficamente presente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    richiamata per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • Cass., Sez. U., n. 22232/2016

    richiamata per la nozione di motivazione apparente come causa di nullità della sentenza.

  • art. 96 c.p.c., terzo comma

    la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata per assenza di costituzione degli intimati.

  • art. 96 c.p.c., quarto comma

    la Corte dà atto dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti da tale disposizione.

Massime di principio

  • La nullità della decisione per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente, cioè formalmente esistente ma obiettivamente inidonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
  • Non è denunciabile come vizio di legittimità l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori dei limiti del "minimo costituzionale" del controllo sulla motivazione.
  • Nel giudizio contro il decreto di espulsione, la censura relativa alla mancata considerazione della domanda di protezione internazionale è infondata quando la richiesta risulti successiva all’adozione del provvedimento espulsivo.
  • Il giudice di merito non è tenuto a prendere posizione su ogni deduzione della parte, purché esponga in modo chiaro e compiuto le ragioni decisive della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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