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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13671/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto dalle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. operate dalla legge 23/06/2017 n.103. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/06/2021 che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative alla pena residua (Pilo sosteneva che la pena residua si riferisce a reati comuni ed è inferiore a due anni) e chiedeva l'ammissione alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico; richiamava anche la precedente ammissione alla misura domiciliare in altro procedimento

Norme richiamate

  • artt. 571 e 613 cod.proc.pen.

    modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Le modifiche obbligano che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata sottoscrizione determina l'inammissibilità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la modifica formale/organizzativa che impedisce la proposizione personale alla Corte di Cassazione degli atti impugnatori, imponendo la firma di difensori iscritti nell'albo speciale

  • Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017 (depositata il 23/02/2018, Rv. 272010)

    Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito e confermato l'obbligo di rappresentanza tecnica iscritta nell'albo speciale per la proposizione del ricorso per cassazione contro provvedimenti

  • art. 416-bis, art. 629, art. 56 cod.pen.

    citati nel provvedimento relativo ad altro procedimento

    Norme penali richiamate nella sentenza riferite a un altro procedimento in cui il ricorrente era stato ammesso alla detenzione domiciliare; non rilevanti ai fini dell'inammissibilità formale del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti non possono essere proposti personalmente: devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, pena inammissibilità
  • Prima di impugnare un provvedimento in Cassazione verificare la correttezza formale della sottoscrizione e l'iscrizione del difensore nell'albo speciale per evitare inammissibilità e sanzioni
  • La materia delle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) richiede attenzione sia ai requisiti sostanziali sia alla correttezza procedurale e di rappresentanza legale
  • L'inammissibilità formale può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende)
  • Se si ritiene che la pena residua sia inferiore ai limiti per misure alternative, è opportuno sollevare la questione con assistenza di difensore idoneo nei gradi di giudizio in cui la rappresentanza è obbligatoria

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