Cassazione Penale, Ordinanza n. 14882/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto in particolare che i motivi difensivi fossero non specifici, sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e, per la pena, che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e non illogico la determinazione sanzionatoria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina, deducendo: 1) l'inutilizzabilità delle prove acquisite dal giudice ex art. 507 c.p.p.; 2) la mancanza di prova della sua responsabilità per il reato contestato; 3) l'illegittimità o incongruità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano generici e non specifici, perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, è stato inoltre osservato che l'eventuale vizio nell'esercizio del potere di assunzione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. non determina, di per sé, inutilizzabilità o invalidità delle prove acquisite, poiché l'ordinamento non prevede una specifica sanzione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, circostanze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
Il potere del giudice di disporre nuove prove, anche se esercitato con motivazione insufficiente, non comporta automaticamente inutilizzabilità o invalidità delle prove acquisite, in mancanza di una specifica sanzione processuale prevista dall'ordinamento.
Il ricorso deve rispettare il requisito di specificità: è inammissibile il motivo generico o non correlato alla motivazione impugnata.
Norma incriminatrice richiamata come reato oggetto della contestazione e della valutazione di responsabilità.
Criterio di riferimento per la commisurazione della pena; il giudice può assolvere l'onere motivazionale richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della dosimetria.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della decisione impugnata o che sia formulato in modo generico, specie quando si limiti a riprodurre censure già svolte in appello.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che il ricorrente individui specifici e decisivi travisamenti della prova.
- L'eventuale uso del potere di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. non determina, di regola, l'inutilizzabilità delle prove assunte, in assenza di una espressa previsione sanzionatoria.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se priva di motivazione, arbitraria o manifestamente illogica; una motivazione sintetica può essere sufficiente, anche mediante richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
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