Cassazione Penale, Ordinanza n. 22395/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili in relazione a una frode in assicurazione. Nei ricorsi venivano dedotti, in sintesi: 1) l'asserita tardività della querela; 2) l'inutilizzabilità e inattendibilità della relazione redatta da un investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice; 3) la censura alla valutazione delle testimonianze e alla loro attendibilità; 4) ulteriori doglianze, formulate da uno dei ricorrenti, volte a ottenere una diversa lettura delle prove e il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. I ricorrenti chiedevano, quindi, una rivalutazione del compendio probatorio e la caducazione della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla tempestività della querela, richiamando il principio per cui, nei reati commessi in danno di una società per azioni, il termine decorre dal momento in cui il soggetto titolare del potere di querela conosce fatto e autore e può liberamente determinarsi. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sull'utilizzo della relazione dell'investigatore privato, osservando che le dichiarazioni rese a tale soggetto, incaricato dalla compagnia assicuratrice, erano utilizzabili come confessione stragiudiziale. Le censure sulla valutazione delle prove e sull'attendibilità dei testi sono state giudicate inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Analogamente, sono state dichiarate inammissibili le doglianze ulteriori che proponevano una lettura alternativa delle emergenze istruttorie e contestavano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina della frode in assicurazione per affermare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, qualificandole come confessione stragiudiziale valutabile nel processo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta, poiché la censura tendeva a una diversa lettura delle prove già affrontata con motivazione adeguata e non sindacabile in cassazione.
Non è espressamente citato, ma il provvedimento è adottato con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e conseguente statuizione sulle spese e sulla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reati commessi in danno di una società per azioni, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il soggetto titolare del potere di querela ha piena conoscenza del fatto e dell'autore e può determinarsi liberamente.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato a un investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice possono essere utilizzate nel processo come confessione stragiudiziale, se immesse nel processo attraverso un mezzo di prova valido.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa o dei testimoni, salvo manifeste contraddizioni della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie o in una critica meramente rivalutativa del compendio probatorio.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere veicolata in cassazione come mera contestazione dell'apprezzamento di merito, se il giudice di appello ha già fornito motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
Come è indicizzato
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