Cassazione Civile, Ordinanza n. 28050/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento dei danni materiali subiti da un'autovettura a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Napoli. L'attore conveniva inizialmente in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista davanti al Giudice di pace di Marigliano. La convenuta eccepiva il difetto di competenza territoriale, sostenendo la propria sede legale a Milano e la verificazione del fatto dannoso a Napoli; il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Napoli. L'appello proposto contro tale decisione veniva respinto dal Tribunale di Nola, che riteneva completa l'eccezione di incompetenza e aggiungeva, per completezza, che l'atto introduttivo era inammissibile per incompletezza della causa petendi. Con il regolamento di competenza, il ricorrente deduceva: 1) nullità della decisione per mancata integrazione del contraddittorio, assumendo che, avendo agito in via diretta contro il proprio assicuratore, fosse litisconsorte necessario anche il responsabile del danno, mai evocato in giudizio; 2) incompletezza dell'eccezione di incompetenza, per mancata deduzione del forum destinatae solutionis ai sensi degli artt. 20 e 38 c.p.c. In via subordinata, proponeva anche ricorso per cassazione contro il capo della sentenza che aveva qualificato come nulla/inammissibile la domanda per difetto di causa petendi, sostenendo che l'atto di citazione era invece completo degli elementi essenziali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza, ritenendo che la questione relativa all'integrità del contraddittorio fosse devolvibile con tale mezzo, perché la mancata evocazione del litisconsorte necessario incide direttamente sulla competenza. Ha quindi dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace di Marigliano, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio decorrente dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. Il secondo motivo del regolamento non risulta accolto in modo autonomo, mentre la domanda subordinata di ricorso per cassazione è rimasta assorbita dalla scelta del rimedio del regolamento di competenza quale unico mezzo esperibile contro la decisione che aveva declinato la competenza e deciso anche sul merito ad abundantiam.
Norme richiamate
art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
nell'azione diretta in ambito RCA il preteso responsabile del danno è litisconsorte necessario.
richiamato ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale per i fori alternativi.
richiamato ai fini della tempestività e completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
escludeva il regolamento necessario di competenza nel caso descritto dal ricorrente, secondo la prospettazione della vicenda processuale.
in caso di difetto di integrità del contraddittorio rilevato nel giudizio sulla competenza, la Corte rimette le parti davanti al giudice a quo.
la riassunzione davanti al giudice indicato comporta la prosecuzione del processo ex novo.
consente la compensazione integrale delle spese per giusto motivo.
richiamato per la disciplina del litisconsorzio necessario.
richiamato in relazione alle conseguenze processuali del difetto di contraddittorio rilevato in appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata per denunciare nullità della decisione e del procedimento.
richiamato dal ricorrente per sostenere la completezza della citazione di primo grado.
richiamato dal ricorrente per contestare la dichiarata nullità dell'atto introduttivo.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio davanti al giudice di pace.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito, dopo avere declinato la competenza, decide anche sul merito ad abundantiam, la statuizione di merito non incide sul rimedio esperibile: il mezzo corretto resta il regolamento di competenza, e non il ricorso ordinario per cassazione contro quel capo.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario può essere fatta valere con il regolamento di competenza, perché l'integrità del contraddittorio attiene direttamente e necessariamente alla competenza.
- Nelle azioni dirette in materia di responsabilità civile auto, il preteso responsabile del danno è litisconsorte necessario; se non è stato evocato, il giudice deve rilevare il difetto di integrità del contraddittorio e rimettere la causa al primo giudice.
- Qualora la Corte accolga il regolamento per difetto di integrità del contraddittorio, deve rimettere le parti davanti al giudice a quo, che dovrà prima verificare la corretta costituzione del contraddittorio e poi provvedere sulla competenza e sul merito, con riassunzione del processo ex novo.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal comportamento processuale della parte che lamenta in impugnazione l'omessa evocazione del litisconsorte necessario che avrebbe dovuto chiamare fin dall'origine.
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