Cassazione Civile, Ordinanza n. 28617/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva respinto l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle esattoriali sottese. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché, prima della decisione, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aderire alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; il concessionario ha aderito a tale rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell’adesione del controricorrente alla definizione agevolata. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della norma e la non applicabilità del meccanismo nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
La definizione agevolata prevista dal decreto è stata indicata come causa della rinuncia al ricorso da parte della contribuente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte richiama la disposizione sull’ulteriore contributo unificato e ne esclude l’applicazione nel caso di estinzione sopravvenuta del giudizio a seguito di rinuncia/definizione agevolata.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per adesione a una definizione agevolata e la controparte vi aderisce, il giudizio di legittimità si estingue senza esame del merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ha natura sanzionatoria e non si applica nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità o di definizione che elimini la prosecuzione del giudizio.
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