Cassazione Penale, Sentenza n. 31551/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) inosservanza e erronea applicazione degli artt. 34 e 36 in relazione agli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.: il ricorrente censurava che, dopo il rigetto della richiesta di concordato di pena, i giudici che avevano rigettato la proposta non si erano astenuti e quindi sarebbero incompatibili a decidere sull'appello quando esso riguarda solo la dosimetria della pena; in via subordinata veniva sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 36, 37 e 599-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte avrebbe applicato la recidiva contando come dies a quo la data della sentenza (14/03/2018) invece della data del reato (17/06/2016), e dunque avrebbe erroneamente computato il quinquennio ai fini della recidiva aggravata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: il rigetto della proposta di concordato in appello non determina di per sé incompatibilità del giudice; la giurisprudenza e la Corte costituzionale (sent. n. 448/1995) escludono che il giudice che rigetta la richiesta sia automaticamente incompatibile per decidere il merito dell'appello, dovendo comunque motivare la decisione finale. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto igualmente infondato il motivo: ai fini della recidiva aggravata infraquinquennale il dies a quo è la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato presupposto; nel caso di specie la sentenza del 4/03/2018 rientrava nel quinquennio rispetto ai fatti, giustificando l'aggravamento. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato di pena in appello; il rigetto della richiesta deve essere motivato ma non costituisce di per sé anticipazione tale da creare incompatibilità del giudice nel decidere il merito dell'appello.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel contesto delle impugnazioni e delle formalità del procedimento in appello; utilizzata nella censura sul procedimento seguito dopo il rigetto del concordato.
Richiamato nella censura di incompatibilità; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno escluso l'incompatibilità automatica del giudice che abbia respinto una richiesta di pena concordata.
Norma sul patteggiamento in primo grado usata a confronto: il rigetto del patteggiamento in primo grado può avere effetti diversi rispetto al rigetto del concordato in appello, giustificando regole differenziate sull'incompatibilità.
Regola l'aumento della pena per recidiva; interpretazione della Corte: ai fini della recidiva infraquinquennale il dies a quo è la data del passaggio in giudicato della sentenza precedente, non la data del reato precedente.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale (parità/trattamento) che è stata ritenuta infondata.
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura relativa al principio di imparzialità; la Corte ha ritenuto che non sussista lesione dell'art. 111 quando il giudice d'appello rigetta il concordato e poi decide il merito, secondo la giurisprudenza consolidata.
Sentenza Corte Cost. n. 448 del 1995
"Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacchè il \"patteggiamento\" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. ..."
La Corte costituzionale ha ritenuto che il giudice d'appello che valuta la congruità della pena concordata non sia automaticamente incompatibile per decidere il merito dell'appello; la motivazione anticipata della richiesta concordata non configura anticipazione di giudizio tale da violare imparzialità o parità di trattamento.
Massime di principio
- Il rigetto in sede d'appello della richiesta di concordato di pena non determina automaticamente l'incompatibilità del giudice che poi decide sul merito dell'appello, anche quando il motivo di gravame riguarda soltanto la dosimetria della pena; il giudice deve comunque motivare compiutamente la decisione finale.
- Le questioni di legittimità costituzionale fondate sulla presunta violazione degli artt. 3 e 111 Cost. per l'assenza di incompatibilità in caso di rigetto del concordato in appello incontrano una giurisprudenza consolidata che le respinge.
- Ai fini dell'applicazione della recidiva aggravata infraquinquennale (art. 99 c.p.), il periodo di cinque anni si computa a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato presupposto (data del titolo esecutivo), non dalla data di commissione del reato antecedente.
- Se si intende impugnare una decisione di rigetto del concordato in appello perché poi si teme parzialità, è necessario dimostrare elementi oggettivi di parzialità o altre cause legali di astensione/ricusazione; la mera valutazione negativa della richiesta concordata non è sufficiente.
- In casi simili conviene verificare attentamente le date delle sentenze pregresse e del loro passaggio in giudicato per valutare l'insorgere della recidiva; se si contesta la recidiva, occorre proporre argomentazioni specifiche sul dies a quo del calcolo.
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