Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13688/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, notificata per l'esecuzione il 18 ottobre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l'amministrazione ad attribuirle la Carta Elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato, specificamente per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L'amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, che fosse stato notificato nelle forme di legge e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non avesse assolto l'onere di fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della sentenza. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; occorre invece dare attuazione al contenuto vincolante del titolo. Il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Non ha applicato penalità di mora, ritenendo allo stato insussistenti i relativi presupposti, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata. Ha condannato l'amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e adottato le misure consequenziali.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato alla docente per gli anni di servizio a tempo determinato.

  • art. 1, comma 2-bis, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Non determinabile dal testo come disposizione specificamente applicata; il provvedimento richiama l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'esecuzione deve dare attuazione al contenuto del titolo senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata nel giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento di un'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta, secondo la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore richiamata dal giudice.
  • L'esecuzione nei confronti di un'amministrazione pubblica presuppone il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo il giudice riservarne l'eventuale adozione a fronte di una successiva e perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.