Ordinanza n. 2828/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - dell’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, reclutato ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria finalizzato alla stabilizzazione, mediante selezione comparativa distrettuale, del personale PNRR già in servizio, indetto dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia e pubblicato sul Portale unico del reclutamento “inPA”, con termine per la presentazione delle domande fissato alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella parte in cui l’art. 2, comma 1, lett. d) ed f), stabiliscono testualmente che “È ammesso a partecipare alla selezione comparativa di cui al presente Avviso il personale che: d) non sia in stato di sospensione cautelare dal servizio; f) non sia stato, durante il periodo di servizio, comunque interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che nell’eventuale procedimento penale per i medesimi fatti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione almeno in primo grado, ovvero che lo stesso sia stato definito con provvedimento di archiviazione; introducendo clausole immediatamente escludenti che, in via automatica e vincolata, e senza alcuna valutazione in concreto, precludono ab origine la presentazione della domanda e la partecipazione alla procedura selettiva in presenza della mera adozione di una misura cautelare di sospensione dal servizio, non assistita da alcun accertamento definitivo di responsabilità; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi alle clausole escludenti sopra impugnate, ancorché allo stato non conosciuti dalla parte ricorrente, ivi compresi eventuali atti applicativi o esecutivi delle medesime; per l’accertamento - del diritto della ricorrente a presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al suddetto Avviso e a partecipare alla stessa, anche con riserva; per la condanna - dell’Amministrazione resistente a consentire alla ricorrente la presentazione della domanda e la partecipazione alla procedura selettiva, anche con riserva, mediante l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’annullamento delle clausole escludenti impugnate, con conseguente ordine di porre in essere ogni misura utile, anche di carattere tecnico-operativo, idonea a rimuovere l’effetto preclusivo e a consentire l’accesso e l’utilizzo della piattaforma telematica dedicata alla procedura selettiva, nonché l’inoltro della candidatura, anche mediante riapertura dei termini ovvero abilitazione della procedura; - al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di ogni provvedimento idoneo a garantire l’effettiva partecipazione della ricorrente alla procedura, anche con riserva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la stabilizzazione, mediante selezione comparativa distrettuale, del personale non dirigenziale a tempo determinato del Ministero della Giustizia reclutato ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 80/2021, limitatamente alle clausole che escludono automaticamente chi sia o sia stato interessato da sospensione cautelare dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le clausole dell’avviso che subordinano l’ammissione alla procedura alla mancata sospensione cautelare dal servizio, attuale o intervenuta durante il rapporto, salvo l’assoluzione almeno in primo grado o l’archiviazione del procedimento penale. Ha dedotto che tali previsioni introducano cause di esclusione immediate, automatiche e vincolate, fondate sulla mera adozione di una misura cautelare disciplinare o di servizio e prive di un accertamento definitivo della responsabilità. Ha chiesto l’annullamento delle clausole, l’accertamento del diritto a presentare la domanda e a partecipare alla selezione anche con riserva, nonché la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso alla piattaforma e l’inoltro della candidatura, anche mediante riapertura dei termini o abilitazione tecnica della procedura, oltre al risarcimento in forma specifica.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto necessario confermare l’ammissione con riserva della ricorrente alla selezione, già disposta con decreto presidenziale. La misura è stata adottata previa sospensione interinale dell’esecuzione degli atti impugnati, senza anticipare la più ampia valutazione riservata alla fase di merito. L’amministrazione dovrà quindi consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura, anche con riserva. Il giudizio di merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Costituisce la base normativa del reclutamento del personale a tempo determinato del Ministero della Giustizia coinvolto nella procedura di stabilizzazione oggetto dell’avviso.
Disciplina la tutela cautelare collegiale applicata dal TAR, che ha confermato l’ammissione con riserva previa sospensione interinale degli atti gravati.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica diretta a garantire l’effettiva partecipazione alla procedura.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una clausola di un avviso selettivo preclude immediatamente la partecipazione del candidato, il giudice può sospenderne interinalmente l’esecuzione e ammettere il candidato con riserva, rinviando alla fase di merito la valutazione definitiva della legittimità della clausola.
- L’ammissione con riserva costituisce una misura cautelare idonea a preservare l’utilità della decisione di merito quando l’applicazione immediata della clausola escludente rischia di impedire definitivamente la partecipazione alla procedura selettiva.
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