Cassazione Civile, Ordinanza n. 02646/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un fondo confinante, il quale deduceva che sul fondo vicino, inizialmente edificato con un fabbricato al piano terra in violazione della distanza legale dal confine e poi oggetto di sopraelevazione con la realizzazione di ulteriori piani, insistessero porzioni di edificio poste ai piani primo, secondo e terzo che dovevano essere arretrate alla distanza legale di 25 metri dal confine. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione i soccombenti proponevano tre motivi, ma dalla decisione emerge che il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché i ricorrenti, pur avendo dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata, non avevano depositato la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La Corte richiama il principio di autoresponsabilità della parte che indica l’avvenuta notificazione della sentenza, con conseguente onere di depositare il provvedimento notificato entro il termine di legge.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei tre motivi di ricorso perché rileva una causa processuale ostativa: l’omesso deposito, nei termini dell’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza di appello munita della relata di notifica. Il ricorso viene quindi dichiarato improcedibile. I ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di cassazione e viene dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l’onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione del giudizio con i presupposti previsti, la Corte dà atto della sussistenza dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale rilevante ai fini della decorrenza del termine breve e, per coerenza con il principio di autoresponsabilità, comporta l’onere di depositare in cassazione la sentenza notificata con la relativa relata.
- La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente abbia dedotto la notificazione del provvedimento.
- L’esenzione dall’onere di deposito della sentenza notificata opera solo nel limitato caso in cui l’intervallo tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso sia inferiore al termine breve di impugnazione; se tale intervallo è superiore, l’esenzione non si applica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02580/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02581/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02583/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02586/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →