Cassazione Civile, Ordinanza n. 29019/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti di una debitrice, quest'ultima ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo di non aver mai ricevuto validamente la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. Sosteneva che tutte le notifiche fossero state eseguite presso la sola residenza anagrafica, mentre la sua dimora abituale sarebbe stata in un comune diverso, presso la sorella, per ragioni di lavoro. Contestava inoltre la validità della notificazione del titolo esecutivo per mancanza della sottoscrizione dell'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento e la regolarità delle notifiche di precetto e pignoramento, eseguite a mani di una persona qualificata come familiare convivente ma che, secondo l'opponente, non conviveva con lei. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo legittimo l'operato del notificante, che aveva fatto riferimento alla residenza risultante dai registri anagrafici, e comunque non provata la diversa dimora di fatto. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione ex artt. 148 e 149 c.p.c. e artt. 1, 7 e 8 L. n. 890/1992, nonché omessa pronuncia, difetto assoluto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla nullità delle notifiche degli atti esecutivi e preesecutivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via decisiva, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non trascriveva adeguatamente il contenuto delle relate di notificazione e non indicava la loro esatta collocazione nei fascicoli di merito o di legittimità. Ha inoltre osservato che il vizio della notificazione del titolo esecutivo, anche se ipoteticamente esistente, non sarebbe stato più utilmente deducibile se non tramite una tempestiva opposizione agli atti esecutivi rispetto al successivo precetto o, in mancanza, al pignoramento; comunque, le censure sul punto erano assorbite dal difetto di specificità. Solo a fini di completezza, la Corte ha aggiunto che la valutazione del giudice di merito sulla mancata prova della diversa dimora abituale non era censurabile in sede di legittimità e che la consegna dell'atto a un familiare poteva rientrare nei criteri dell'art. 139 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice contro le notificazioni del titolo, del precetto e del pignoramento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente il contenuto dei दस्तumenti su cui fonda le censure e la loro precisa collocazione processuale; la violazione anche di uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione degli atti processuali.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione a mezzo posta; la Corte osserva che le censure non erano specifiche e, comunque, mancava la trascrizione delle relate.
consente la consegna dell'atto a persona di famiglia convivente; in mancanza, nelle condizioni previste, anche ad altro soggetto legittimato. La Corte richiama tale disciplina per evidenziare la plausibile regolarità della consegna.
sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 1, 7 e 8 L. n. 890/1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla notificazione postale del titolo esecutivo.
parametri di impugnazione invocati dalla ricorrente per dedurre violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la valutazione di documenti o relate di notificazione, è indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con precisa localizzazione dei documenti nei fascicoli di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
- Il vizio della notificazione del titolo esecutivo deve essere fatto valere tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi rispetto al successivo atto esecutivo utile, normalmente il precetto o, in mancanza, il pignoramento; oltre tali termini il vizio non è autonomamente spendibile se non nei limiti consentiti dalla contestazione delle notifiche successive.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla prova della diversa residenza o dimora abituale con una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Ai fini della notificazione, la consegna dell'atto a persona di famiglia può essere ritenuta valida ove ricorrano i presupposti normativi dell'art. 139 c.p.c.; la contestazione della mera convivenza richiede una specifica allegazione e prova contraria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
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