Cassazione Penale, Sentenza n. 9095/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per usura (art. 644 c.p.) e tentata estorsione (art. 629 c.p.) sostenendo: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione circa la natura usuraria degli interessi, per mancata determinazione del tasso e della durata del prestito e assenza di prova del tasso soglia; 2) violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi soggettivi/oggettivi dell'estorsione, atteso che si sarebbe trattato di un rapporto negoziale tra privati in assenza di interessi usurari; 3) violazione dell'art. 393 c.p. perché la condotta andava riqualificata quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni (azione civile possibile e convinzione di avere una pretesa legittima); 4) violazione dell'art. 133 c.p. per eccessiva severità della pena, considerata la modesta gravità del fatto e la mancanza di precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e meramente riespositivi della censura di merito, non affrontanti in modo specifico le risposte della Corte di appello, e quindi inidonei al sindacato di legittimità. Ha ribadito il principio della "doppia conforme" (motivazioni di primo grado e appello che si integrano) e richiamato i limiti del controllo di cassazione (art. 606 c.p.p., lett. e). La Corte ha confermato la valutazione che l'usura si perfeziona con l'accordo su interessi superiori al tasso-soglia anche se non effettivamente pagati e che la minaccia finalizzata a far rispettare un patto usurario integra il reato di estorsione (nella forma tentata), escludendo la ricostruzione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sulla pena ha ritenuto non fondata la censura: la pena per estorsione è stata fissata nel minimo edittale e ridotta nelle massime proporzioni per le attenuanti generiche; per l'usura è stato applicato un aumento contenuto (2 mesi e 200 euro di multa). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie; non è ammessa la rivalutazione globale dei fatti se mancano vizi logici specifici ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
L'offesa si configura anche quando è stato concordato un tasso superiore alla soglia legale, indipendentemente dall'effettivo pagamento degli interessi; l'accordo usurario integra la fattispecie penale.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La minaccia finalizzata a ottenere il rispetto di un patto usurario, essendo diretta a realizzare un ingiusto profitto, integra il reato di estorsione nella forma tentata e non costituisce esercizio legittimo di un diritto.
La riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando la pretesa è fondata su una causa illecita (accordo usurario), quindi non può giustificare le minacce.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato: pena per estorsione nel minimo edittale con estese attenuanti generiche e aumento limitato per il reato di usura.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'intervento della cassazione ai vizi logici tassativamente indicati: censure che si limitano a rivalutare il materiale probatorio senza indicare errori logico-giuridici sono inammissibili.
Giurisprudenza consolidata (principio della "doppia conforme")
Quando primo e secondo grado coincidono nelle conclusioni le motivazioni si integrano e rendono più difficile il sindacato in cassazione sulle valutazioni di fatto.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma tra primo e secondo grado) la Cassazione richiede censure specifiche e non una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti; i motivi generici sono inammissibili.
- L'usura è configurata dall'accordo su interessi superiori alla soglia anche se quegli interessi non sono stati effettivamente pagati: la natura dell'accordo è elemento cruciale.
- Minacce poste per ottenere il rispetto di un accordo illecito (es. usurario) possono integrare il reato di estorsione anche nella forma tentata; non si tratta di esercizio di un diritto quando la pretesa ha causa illecita.
- Per ottenere l'annullamento in cassazione di valutazioni probatorie occorre indicare specifici vizi logici, travisamenti o motivazioni manifestamente illogiche, non limitarsi a sostenere alternative ricostruzioni dei fatti.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena vengono affrontate valutando il rispetto dei limiti edittali e l'applicazione delle circostanze: contestazioni generiche sulla gravità del fatto raramente ottengono accoglimento senza un concreto errore motivazionale.
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