Cassazione Civile, Ordinanza n. 12339/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbendo sia l'esame dei motivi di merito sia il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le due società, a seguito del rigetto in primo grado delle domande di omologazione dei concordati preventivi e della successiva dichiarazione di fallimento, avevano proposto reclamo in appello contro le sentenze del tribunale. La Corte d'appello aveva respinto i reclami ritenendo che la loro condotta integrasse atti in frode ai creditori, idonei a pregiudicare il consenso informato dei creditori stessi. In cassazione le società hanno proposto tre motivi di ricorso; tuttavia la Corte ha esaminato prioritariamente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto originario di valida procura speciale, rilevando che la procura depositata non era stata conferita spendendo il nome delle società ma come procuratore generale della persona fisica del liquidatore, e quindi non attribuiva poteri rappresentativi processuali delle società ricorrenti. La successiva produzione di nuove procure non ha sanato il vizio, poiché nel giudizio di cassazione la procura speciale deve preesistere al ricorso quale requisito di ammissibilità, non essendo applicabile il meccanismo di rinnovazione ex art. 182 c.p.c. a un vizio che incide sull'ammissibilità stessa.
Norme richiamate
la procura speciale per il ricorso per cassazione è requisito di ammissibilità e deve esistere validamente prima della proposizione del ricorso
art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'obbligo di indicare la procura nel ricorso presuppone che essa sia già esistente al momento del deposito del ricorso
il meccanismo di regolarizzazione/rinnovazione del difetto di procura non è ritenuto compatibile con il giudizio di cassazione quando manchi originariamente una valida procura speciale
richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere validamente conferita prima della proposizione del ricorso e deve provenire da un soggetto munito di poteri rappresentativi della parte sostanziale.
- Se la procura è rilasciata dal rappresentante senza spendita del nome della società, il potere conferito riguarda solo la persona fisica del mandante e non vale a rappresentare processualmente l'ente.
- La mancanza originaria di valida procura speciale integra un vizio di inammissibilità del ricorso per cassazione, non sanabile mediante successiva produzione di nuove procure.
- Il rimedio di regolarizzazione previsto dall'art. 182 c.p.c. non opera quando il difetto incide su un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, quale l'esistenza della procura speciale.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per ragioni pregiudiziali, l'esame dei motivi di merito e del ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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