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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2240/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di euro 51.910, finalizzato alla confisca del presunto profitto del reato, emesso in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di marijuana e hashish). I ricorrenti contestano la valutazione della sproporzione tra redditi familiari e somma sequestrata, sostengono che la detenzione era mera detenzione per uso e che i componenti del nucleo (tranne il figlio Jefferson) lavorano e percepiscono redditi regolari dal 2008; inoltre rilevano che un altro convivente (Pedro Dante Ancalla Cadillo) è coinvolto nei fatti ma non incluso nel provvedimento di sequestro e quindi parte della somma potrebbe essere di provenienza lecita. Hanno anche censurato l'utilizzo di dati ISTAT e la valutazione della capacità di accumulo del nucleo familiare.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato le valutazioni del Tribunale: i 50.910 euro in contanti erano stati rinvenuti in una busta che la Cadillo Parvade aveva tentato di occultare dietro il frigorifero; il Tribunale ha ritenuto non plausibili le spiegazioni difensive circa la provenienza e la destinazione della somma, e ha ritenuto insufficienti i redditi dichiarati del nucleo (tra 800 e 2000 euro mensili) per giustificare l'accumulo di quella somma, anche alla luce di prestiti precedenti contratti dalla ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul criterio di valutazione della sproporzione nei casi di confisca allargata e ha ritenuto congruente la motivazione del giudice di merito. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Norma che permette il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; utilizzata come titolo del provvedimento di sequestro impugnato.

  • art. 240 c.p.

    Norma riferita alla confisca del profitto del reato; richiamata nell'ambito della misura ablativa disposta sul denaro ritenuto frutto di reato.

  • art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme penali che disciplinano i reati relativi a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; i ricorrenti sono indagati per la detenzione della marijuana e dell'hashish rinvenuti.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato come riferimento normativo collegato alle misure patrimoniali nei reati di stupefacenti; rilevante ai fini della confisca e del sequestro preventivo.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 conv. L. 7 agosto 1992 n. 356 (oggi art. 240-bis c.p.)

    Riferimento alla disciplina della cosiddetta "confisca allargata"; la Corte richiama il principio secondo cui la valutazione della sproporzione tra beni e redditi è legittima se adeguatamente motivata e fondata su parametri verificabili e su confronto con le deduzioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che prevede, tra l'altro, l'imposizione di spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice valuta la "sproporzione" tra patrimonio/beni in disponibilità e redditi del nucleo familiare: tale valutazione è consentita se è adeguatamente motivata e fondata su parametri verificabili e sul confronto con le deduzioni difensive.
  • La circostanza materiale del rinvenimento (es. somma in contanti occultata, tentativo di nascondere il denaro) rafforza la presunzione di illiceità della provenienza e può giustificare il sequestro anche se la contestazione penale riguarda principalmente la detenzione di stupefacenti.
  • Dichiarazioni di reddito e meri riferimenti generici a lavori retribuiti non sono di per sé sufficienti a giustificare accumuli significativi: è importante produrre documentazione precisa (buste paga, ricevute, estratti conto, contratti, prove di trasferimenti) per dimostrare la lecita provenienza delle somme.
  • La presenza in famiglia di persone non incluse nel provvedimento (es. conviventi coinvolti ma non destinatari del sequestro) può essere un elemento rilevante, ma occorre dimostrare concretamente la titolarità o la disponibilità delle somme a loro favore.
  • Nei casi in cui il ricorso risulti manifestamente infondato o inammissibile si possono imporre sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende); valutare il rapporto costo/beneficio prima di procedere con impugnazioni prive di argomentazione probatoria solida.
  • Per una difesa efficace in situazioni analoghe: documentare con precisione ogni fonte di reddito e movimenti finanziari, spiegare formalmente eventuali risparmi o prestiti, e contestare puntualmente le circostanze oggettive del rinvenimento del denaro (modalità di occultamento, luogo, contestuali evidenze di reato).

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