Cassazione Penale, Sentenza n. 2212/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del giudice competente in tema di esecuzione a fronte di piu' provvedimenti emessi nei confronti dello stesso soggetto (istanza di riconoscimento della continuazione promossa da Gagliardini Mario). La Corte di Appello di Napoli aveva ritenuto rilevante, ai fini dell'art. 665, comma 4, c.p.p., l'ultimo provvedimento irrevocabile, individuandolo nel provvedimento di prevenzione (sorveglianza speciale) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15/01/2016 (irrevocabile l'11/04/2017) e perciò indicando il medesimo Tribunale come giudice dell'esecuzione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tuttavia, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che le misure di prevenzione non rientrano nella disciplina di competenza esecutiva dettata dall'art. 665 c.p.p., poiché l'esecuzione delle misure di prevenzione è disciplinata autonomamente dal d.lgs. n.159/2011 (con organo esecutivo il Questore e regole particolari per la competenza giudiziale in caso di revoca o modifica).
La decisione
La decisione che ha risolto il conflitto ha attribuito la competenza alla Corte di Appello di Napoli quale giudice della esecuzione. La Corte (organo che ha deciso sul conflitto) ha richiamato il dettato del d.lgs. n.159/2011 (art. 11) secondo cui l'organo esecutivo delle misure di prevenzione personali e' il Questore e il giudice interviene solo per revoca o modifica, con competenza affidata al Tribunale gia' competente per la cognizione ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.lgs. Ha anche chiarito che il rinvio dell'art. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 alle disposizioni dell'art. 666 c.p.p. riguarda le modalita' di trattazione in primo grado e non la fase esecutiva. Di conseguenza la Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 665 c.p.p. si riferisce ai provvedimenti emessi in ambito penale e non alle misure di prevenzione, ed ha quindi dichiarato la competenza della Corte di Appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 665 comma 4 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che questa norma si applica ai provvedimenti emessi in ambito penale suscettibili di esecuzione e non alle misure di prevenzione; pertanto non puo' essere utilizzata per trasferire la competenza esecutiva quando l'ultimo provvedimento irrevocabile sia una misura di prevenzione.
decreto legislativo n.159 del 2011, art. 11
Stabilisce che l'organo esecutivo delle misure di prevenzione personali e' il Questore; il giudice interviene solo per revoca o modifica della misura e in tali ipotesi la competenza giudiziale e' attribuita al Tribunale gia' competente per la cognizione ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.lgs.
decreto legislativo n.159 del 2011, art. 7 comma 9
Il richiamo a disposizioni del codice di rito (art. 666 c.p.p.) riguarda le modalita' di trattazione del giudizio di primo grado in sede di prevenzione e non disciplina la fase esecutiva; dunque non estende l'ambito di applicazione dell'art. 665 c.p.p. alle misure di prevenzione.
Considerata come riferimento procedurale per la fase di cognizione delle misure di prevenzione, ma non come fonte per determinare la competenza in materia esecutiva.
decreto legislativo n.159 del 2011, art. 5
Individua il Tribunale competente per la cognizione delle misure di prevenzione; la competenza per eventuali incidenti in fase di revoca o modifica deve essere ricondotta al Tribunale individuato da questa norma.
Giurisprudenza: Sez. I n. 40765 del 13.6.2018 (rv 273968)
Richiamata dalla Corte come precedente che afferma l'inapplicabilita' dell'art. 665 c.p.p. in tema di misure di prevenzione ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'incidente di esecuzione; conferma che il rinvio dell'art. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 all'art. 666 c.p.p. riguarda soltanto la fase di cognizione.
Massime di principio
- L'art. 665 c.p.p. che disciplina la competenza esecutiva fra giudici diversi va interpretato come riferito ai provvedimenti emessi nell'ambito penale, non alle misure di prevenzione regolate da disciplina speciale.
- Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono eseguite secondo le regole del d.lgs. n.159/2011: l'organo esecutivo e' il Questore e il ruolo del giudice e' circoscritto alla revoca o modifica, con competenza attribuita al Tribunale individuato per la cognizione.
- Il rinvio a disposizioni del codice di rito contenuto nel d.lgs. n.159/2011 (art. 7, comma 9) riguarda modalita' processuali del giudizio di cognizione e non trasferisce regole di competenza esecutiva ordinarie al settore delle misure di prevenzione.
- Quando l'ultimo provvedimento irrevocabile relativo a un soggetto e' una misura di prevenzione, non si puo' automaticamente considerare applicabile la disciplina dell'esecuzione penale: va verificata la natura del provvedimento (penale vs. prevenzione) e la normativa speciale applicabile.
- In situazioni analoghe conviene valutare preliminarmente quale normativa disciplina l'esecuzione (codice penale/procedura penale o d.lgs. 159/2011) e, se necessario, sollevare tempestivamente conflitto di competenza per ottenere un chiarimento dell'organo di legittimita'.
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