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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2216/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 9/7/2024 che aveva respinto l'opposizione all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (i) erronea applicazione della norma sul limite di pena ai fini dell'espulsione (art.16, comma 5, d.lgs. n.286/1998), sostenendo che una sentenza in "divenire" della Corte d'Appello di Venezia (8/4/2024) avrebbe fatto superare il limite dei due anni di pena residua impedendo l'espulsione; (ii) erronea applicazione della legge in relazione alla pendenza di una domanda di protezione internazionale, depositata il giorno precedente l'udienza (8/7/2024), che secondo il ricorrente avrebbe dovuto sospendere il procedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale: per configurare l'ostatività derivante dall'entità della pena è necessaria una decisione definitiva; una sentenza non definitiva ("in divenire") non rileva. Sul secondo motivo ha affermato che anche se la domanda di protezione internazionale è stata depositata, la sospensione del procedimento non scatta automaticamente: è richiesta una preliminare e autonoma valutazione del Tribunale di Sorveglianza circa la rilevanza e la specificità delle ragioni addotte; il Tribunale aveva correttamente ritenuto la domanda generica e l'ha dunque respinta. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286 del 1998, art.16, comma 5

    La Corte interpreta che, ai fini della valutazione dell'ostatività per entità della pena, rileva soltanto una pronuncia definitiva: decisioni "in divenire" non incidono sul limite di pena che ostacola l'espulsione.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione Sez. I (richiamate: Sez.I n.49242 del 18.5.2017; Sez. I n.39783 del 21.9.2021)

    Principio secondo cui la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale non determina automaticamente la sospensione del procedimento: la sospensione è rimessa a un preliminare e autonomo apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza e richiede che la domanda contenga elementi specifici e pertinenti.

Massime di principio

  • Una sentenza non definitiva o un titolo "in divenire" non producono gli effetti relativi all'ostatività dell'espulsione basata sull'entità della pena: per questo occorre una pronuncia definitiva.
  • La presentazione di una domanda di protezione internazionale non sospende automaticamente le procedure di espulsione; è necessaria una valutazione preliminare del Tribunale di Sorveglianza sulla rilevanza e specificità delle ragioni addotte.
  • Allegazioni generiche, come la sola affermazione di dipendenza da sostanze, senza elementi probatori e specifici non impediscono l'espulsione.
  • La pendenza di procedimenti penali aggiuntivi rileva solo se concernono reati che, per legge o giurisprudenza consolidata, ostacolano l'espulsione; procedimenti per reati non ostativi non bloccano l'espulsione.
  • Per opporsi con successo a un provvedimento di espulsione è necessario presentare documentazione chiara, specifica e, se possibile, decisioni definitive che producano effetti giuridici rilevanti.

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