Cassazione Penale, Sentenza n. 2213/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca ex tunc (dal 24/04/2024) dell'affidamento in prova al servizio sociale decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. Il provvedimento si fondava sull'esecuzione, in data 19/06/2024, di un titolo cautelare detentivo con riscontro di gravi indizi di partecipazione ad una associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti (fatto commesso dal 2020 durante la permanenza nella misura). Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i comportamenti richiamati non sono recenti, che non sussistono condotte negative successive all'applicazione della misura e che il Tribunale del Riesame non aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari; inoltre ha contestato la motivazione ritenendola astratta e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale poteva legittimamente valutare fatti non conosciuti al momento della concessione della misura alternativa e che anche condotte antecedenti sono rilevanti se la loro natura negativa incide sulla permanenza della misura. In particolare la partecipazione ad un gruppo organizzato per la cessione di stupefacenti (art. 74 dPR n.309/1990) è stata ritenuta di grave rilievo, idonea a compromettere l'ammissibilità dell'affidamento. La Corte ha poi affermato l'irrilevanza, ai fini del mantenimento della misura, dell'assenza di comportamenti negativi successivi o della revoca del titolo cautelare per esigenze cautelari; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è richiamata come riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti; tale partecipazione è considerata elemento di consistente gravità tale da incidere sull'ammissibilità della misura alternativa.
Sez. I n. 28841 del 17.05.2019, rv 276394
Giurisprudenza citata per affermare che la revoca di una misura alternativa può fondarsi su comportamenti non necessariamente successivi alla concessione, quando siano negativi rispetto alla permanenza della misura e non fossero conosciuti al giudice al momento della concessione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere decisa anche in presenza di fatti anteriori alla concessione della misura, purché emerga successivamente e sia tale da compromettere la valutazione di ammissibilità.
- Non è requisito necessario che la condotta negativa sia successiva alla concessione della misura: rileva la natura negativa della condotta rispetto alla permanenza della misura stessa.
- Fattispecie di particolare gravità (es. partecipazione ad associazione per spaccio, art. 74 dPR 309/1990) possono da sole giustificare la revoca dell'agevolazione, anche se l'indagato contesta la loro attualità o la mancata sussistenza di esigenze cautelari rilevate da altri giudici.
- La successiva revoca di un titolo cautelare per esigenze cautelari non elimina automaticamente la rilevanza della condotta ai fini del mantenimento della misura alternativa.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe mirare a documentare l'insussistenza o l'irrilevanza delle condotte attribuite, a dimostrare la mancanza di collegamento con la permanenza nella misura e a produrre elementi di carattere personale o di reinserimento che possano contrastare la valutazione di gravità.
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