Cassazione Penale, Sentenza n. 2219/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato: ha confermato che la pena è divenuta eseguibile per effetto della revoca del beneficio della sospensione condizionale la cui causa è stata accertata con sentenza irrevocabile l'8/07/2024, perciò il termine di decorrenza dell'estinzione opera da tale data. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione della pena detentiva (art. 172 cod. pen.) per decorso del tempo relativamente alla condanna pronunciata il 14/05/2008 (con sospensione condizionale). Sosteneva che il termine di decorrenza per l'estinzione dovesse partire dalla data in cui la condanna era divenuta irrevocabile e non potesse essere prorogato fino al passaggio in giudicato della pronuncia che ha poi determinato la revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata
Il calcolo del termine per l'estinzione della pena subordinata a condizione inizia dal giorno in cui la condizione si verifica in modo definitivo; nel caso di revoca della sospensione condizionale, ciò equivale alla data di irrevocabilità della sentenza che accerta la causa di revoca
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Sez. U. n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella) e giurisprudenza successiva
Principio consolidato che il termine di decorrenza della pena divenuta eseguibile per revoca della sospensione condizionale inizia quando diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca, non quando il giudice dell'esecuzione adotta il provvedimento di revoca
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale è revocata, la pena si considera eseguibile dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta la causa della revoca; il tempo per l'estinzione decorre da quella data
- Non è possibile far decorrere il termine di estinzione dalla data in cui la condanna originaria è divenuta irrevocabile se successivamente è intervenuta una sentenza definitiva che provoca la revoca del beneficio
- Per ottenere una declaratoria di estinzione in casi simili è necessario dimostrare l'assenza di una revoca definitiva del beneficio; se esiste una revoca divenuta definitiva la richiesta sarà inammissibile o improcedibile
- La giurisprudenza di legittimità costituisce guida vincolante: bisogna verificare sempre la data di irrevocabilità della pronuncia che ha causato la revoca per calcolare il decorso del termine
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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