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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12798/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per violenza privata commessa in ambito di vicinato, consistente nel rendere inagibile la strada di accesso con l'auto alle abitazioni delle persone offese. In appello la difesa ha chiesto, in sede di discussione finale, il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), sostenendo che tale causa è rilevabile d'ufficio anche in sede di appello ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e che la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur condividendo il principio secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. costituisce una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio ex art. 129 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse generico e privo di allegazioni specifiche e di elementi fattuali idonei a dimostrare la 'particolare tenuità dell'offesa' e la non abitualità del comportamento. Inoltre il ricorrente non ha contrastato le valutazioni della sentenza impugnata, che richiamava plurimi precedenti penali, eventualità ostativa alla causa di non punibilità. Per queste ragioni la Corte ha ritenuto la impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa quantificate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riconosciuto come causa di non punibilità di diritto penale sostanziale; la sua applicazione, se sussistono i presupposti sostanziali, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e deve essere esaminata obbligatoriamente

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Dispositivo che impone l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo per le ipotesi di proscioglimento; secondo la giurisprudenza di legittimità ha portata generale e può comprendere anche le cause di non punibilità ex art. 131-bis, purché l'impugnazione sia ammissibile

  • art. 585 cod. proc. pen. (commi 4 e 5)

    Riferito dalla Corte territoriale per sostenere che richieste nuove in appello devono essere formulate nei termini del quarto comma e che la decadenza del quinto comma può operare in caso di tardiva deduzione; la Cassazione ha osservato tuttavia che l'art. 129 c.p.p. può rendere irrilevante l'assenza di specifico motivo quando l'appello è comunque valido

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato processualmente per indicare la modalità di svolgimento dell'udienza (contenuto procedurale); non incide sul merito della questione sostanziale

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale

    Giurisprudenza di legittimità che afferma la natura sostanziale dell'art. 131-bis e la conseguente possibilità di rilevanza d'ufficio

  • Sez. U., n. 13682 del 25/02/2016 (Coccimiglio)

    Conferma l'interpretazione secondo cui l'art. 129 c.p.p. ha portata sistemica e travalica il mero testo quando si tratti di cause di proscioglimento

  • Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 (ud. dep. 19/01/2021)

    Ha precisato che l'obbligo del giudice di merito di esaminare d'ufficio l'art. 129 c.p.p. rende irrilevante che la richiesta sia stata formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'appello, purché l'appello sia valido

  • Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019 (Pastore)

    Richiamata in senso conforme alla possibilità di dedurre la causa di non punibilità anche in sede di conclusioni in appello quando l'appello sia ammissibile

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Stabilisce che l'art. 129 c.p.p. non ha prelazione sulla disciplina dell'inammissibilità: l'articolazione delle regole di ammissibilità dell'impugnazione resta rilevante e l'obbligo di verifica d'ufficio presuppone la proposizione di una valida impugnazione

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è una questione sostanziale che, in presenza di presupposti chiari, può essere rilevata d'ufficio anche in appello ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Tale potere del giudice d'appello opera solo se l'impugnazione è ammissibile: un ricorso genericamente formulato e privo di allegazioni fattuali rilevanti può essere dichiarato inammissibile e impedire l'applicazione d'ufficio della causa di non punibilità
  • Se la difesa intende ottenere il beneficio dell'art. 131-bis è opportuno che in impugnazione vengano esposte e documentate le circostanze fattuali che giustificano la particolare tenuità e la non abitualità del comportamento, e che siano affrontati eventuali ostacoli di legge come precedenti penali
  • La presentazione della domanda per la causa di non punibilità in sede di discussione finale in appello può essere valida se l'appello è ammissibile; la Corte d'appello ha comunque l'obbligo, quando possibile, di valutare d'ufficio tale questione
  • La difesa deve valutare preventivamente la strategia di impugnazione: lasciare la questione della non punibilità come deduzione tardiva senza fornire elementi concreti è rischioso e può determinare l'inammissibilità del ricorso

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