Cassazione Penale, Ordinanza n. 26065/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito di appello, che aveva già parzialmente riformato la condanna di primo grado escludendo una delle aggravanti, è rimasta ferma nei suoi effetti sostanziali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per un furto aggravato commesso in concorso, escludendo una delle aggravanti contestate. Il ricorso, secondo quanto rilevato dalla Corte, era la mera copia dell'impugnazione già proposta in appello: si limitava quindi a riproporre le stesse censure già esaminate e ritenute infondate dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Per questo la Corte ha ritenuto il ricorso radicalmente generico e dunque inammissibile.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata unitamente alle aggravanti contestate e al concorso di persone
disciplina le aggravanti del furto; nel caso concreto la Corte d'appello ne aveva esclusa una, mentre il ricorso non ha efficacemente censurato tale decisione
richiamo al concorso di persone nel reato
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile per radicale genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve sviluppare motivi autonomi e argomentati rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze già disattese integra difetto di specificità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano i presupposti per l'esonero.
- Quando la Corte d'appello riforma solo parzialmente la sentenza di primo grado, il ricorso in cassazione deve investire specificamente i punti residui della motivazione, non essendo sufficiente riproporre in modo stereotipato le medesime contestazioni già esaminate.
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