Cassazione Penale, Ordinanza n. 29297/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato e, per uno solo di essi, anche per il reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. In Cassazione gli imputati hanno articolato due censure: con il primo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; con il secondo motivo il ricorrente ha contestato il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p., deducendo che i beni sottratti erano stati restituiti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché la motivazione di merito aveva escluso la speciale tenuità del danno valorizzando il numero degli oggetti sottratti e le loro caratteristiche intrinseche, e il secondo motivo generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato l'assenza di integrale risarcimento anche per la rottura dei lucchetti dell'immobile e la restituzione solo parziale della refurtiva.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per la presenza di una motivazione di merito congrua e specifica, e generica la doglianza sull'art. 62 n. 6 c.p. per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante presuppone l'accertamento positivo della concreta tenuità del danno; non è riconoscibile quando il numero degli oggetti sottratti e le loro caratteristiche escludono la minima entità del pregiudizio.
L'attenuante richiede un effettivo e congruo risarcimento del danno; la mera restituzione dei beni non basta se il pregiudizio include anche ulteriori danni, come la rottura dei lucchetti dell'immobile, e se la restituzione è solo parziale.
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975
Norma contestata in relazione alla posizione di uno solo degli imputati; il testo non consente di ricostruire ulteriormente la condotta tipica oltre il richiamo alla sentenza di merito.
Norma richiamata come base delle attenuanti invocate in ricorso; la Corte valorizza la necessità di una motivazione conforme e specifica sul loro mancato riconoscimento.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è inammissibile se la sentenza di merito ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sull'insussistenza di un danno concretamente tenue.
- Ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno, non è sufficiente la sola restituzione del bene sottratto quando il pregiudizio comprende anche danni ulteriori non integralmente eliminati, né quando la restituzione è soltanto parziale.
- In sede di legittimità il motivo è generico se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo astratto la tesi difensiva.
- Quando il giudice di merito evidenzia elementi fattuali come numero e natura dei beni sottratti o l'esistenza di danni accessori alla sottrazione, tali elementi possono legittimare il diniego delle attenuanti richieste e rendere non censurabile la decisione in cassazione nei limiti del vizio dedotto.
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