Cassazione Penale, Sentenza n. 26740/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la responsabilità per il reato di sottrazione di somme sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), aveva riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto anche l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'accertamento del reato ex art. 334 in quanto mancherebbe la prova della complicità dell'amministratore giudiziario (avv. Malara), ritenuta necessaria dal ricorrente; 2) la sussistenza dell'aggravante mafiosa, perché mancavano elementi concreti che collegassero la sottrazione di somme all'effettivo scopo di agevolare l'organizzazione mafiosa, e non poteva desumersi tale finalità dalla sola contiguità o frequentazione con soggetti contigui alla 'ndrangheta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la ricostruzione del ruolo operativo del funzionario di banca e l'indipendenza della condotta rispetto alla complicità dell'amministratore giudiziario) e ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) nei confronti di Santo Maviglia, rimettendo la questione ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati. Restano confermate le conclusioni di responsabilità per il reato di cui all'art. 334 c.p. e la misura della pena così come rideterminata in sede d'appello (uno anno, undici mesi di reclusione e euro 850 di multa) salvo diversa valutazione della Corte di rinvio; è stata inoltre richiamata la possibile incidenza dell'annullamento parziale sul decorso della prescrizione.
Norme richiamate
La condotta di sottrazione di somme sottoposte a sequestro è stata ritenuta provata sulla base del contributo operativo del funzionario di banca che ha consentito l'incasso mediante cambio assegni e prelievi in contanti; non è necessaria la complicità dell'amministratore giudiziario per la configurazione del reato quando l'azione illecita si realizza con modalità autonome.
art. 416-bis.1 cod. pen. (art. 7 legge 203/1991)
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede dolo specifico: l'agente deve avere la rappresentazione e la volontà che la sua condotta apporti un vantaggio all'associazione mafiosa. Non è sufficiente la mera contiguità o frequentazione con soggetti mafiosi; servono elementi concreti che colleghino la condotta alla finalità di favorire l'associazione e tale valutazione va fatta caso per caso, anche con riferimento a ciascuna azione integrante il reato continuato.
La Corte d'appello aveva ritenuto la nullità prevista dall'art. 522 c.p.p. in caso di riqualificazione in fatto diverso rispetto all'imputazione originaria (riciclaggio vs art. 334). La Cassazione riconosce la rilevanza del principio ma non ha accolto la censura con riguardo al capo 1) qui contestato.
art. 157, comma secondo, cod. pen.
Richiamata in relazione agli effetti dell'annullamento parziale sulla prescrizione: se l'annullamento incide sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato sulla responsabilità non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento.
Massime di principio
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) è soggettiva: richiede dolo specifico e non può essere desunta soltanto dalla frequentazione o dai rapporti personali con soggetti affiliati alla mafia; occorrono elementi probatori concreti che colleghino la condotta al vantaggio per l'associazione.
- In reati commessi in concorso, la consapevolezza dell'altrui finalità mafiosa può estendere l'aggravante anche al concorrente non affiliato, ma tale consapevolezza deve essere dimostrata caso per caso e con riferimento a ciascuna azione componente il reato continuato.
- La mancanza di complicità di un amministratore giudiziario non esclude automaticamente la responsabilità degli autori della sottrazione se vi è prova che terzi (es. funzionari di banca) hanno operato in modo da consentire l'illecito prelievo o l'incasso dei valori sequestrati.
- Quando la valutazione di una circostanza aggravante incide sul calcolo della prescrizione, una pronuncia di annullamento parziale può determinare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata; il giudice del rinvio dovrà considerare anche questo aspetto.
- In processi che coinvolgono più atti (es. prelievi multipli o assegni distinti), l'eventuale aggravante andrà valutata con riferimento a ciascuna condotta specifica e non è sufficiente una prova generica della presenza di soggetti mafiosi in alcune delle operazioni.
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