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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4843/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere. Sosteneva che il comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), che prevede la sospensione del termine di durata massima delle misure cautelari, dovesse operare solo se fosse in corso una sospensione dei termini processuali ai sensi del comma 2. Nel caso concreto l'intervallo sospensivo (9 marzo - 11 maggio 2020) non avrebbe dovuto incidere perché il termine delle indagini preliminari era già scaduto il 5 aprile 2019; quindi, secondo il ricorrente, il termine massimo della custodia cautelare sarebbe comunque decorso il 17 luglio 2020 e la successiva disposizione del G.I.P. (8 settembre 2020, giudizio abbreviato) sarebbe intervenuta oltre i termini. Contestava inoltre l'interpretazione del Tribunale del Riesame della giurisprudenza "Sanna", ritenendo che quella sentenza si riferisse solo ai procedimenti già a giudizio e non alla fase delle indagini preliminari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e confermato l'indirizzo secondo cui la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020, n. 18 (conv. con l. 24/04/2020, n. 27) opera di legge e può essere esclusa solo se il detenuto formalizza la volontà di non avvalersene. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile la sospensione anche agli indagati sottoposti a custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (c.d. "Sanna") e successiva giurisprudenza che ha respinto profili di illegittimità costituzionale della norma. Ha osservato che, pur ove il termine delle indagini fosse già scaduto, la difesa avrebbe potuto impedire la sospensione chiedendo l'esercizio dell'azione penale o manifestando la volontà di non avvalersi della sospensione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27 (commi 2, 3 e 4)

    Predispone la sospensione dei termini procedurali e, specificamente con il comma 4, la sospensione del termine di durata massima delle misure cautelari nell'intervallo indicato; la Corte ha ritenuto che tale sospensione operi di legge anche per i detenuti in fase di indagini preliminari e possa essere esclusa solo tramite manifestazione di volontà dell'interessato

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina, tra l'altro, i termini di durata della custodia cautelare; la sospensione prevista dall'art. 83 si riflette sui termini di cui all'art. 303

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Riferimento usato dalla Corte per definire quali siano i termini "procedurali" sospendibili: la sospensione opera per i termini che decorrono nell'intervallo considerato e che siano termini procedurali secondo il primo comma dell'art. 172

  • Sez. U., sent. n. 5292 del 26/11/2020 ("Sanna")

    la sospensione dei termini di prescrizione nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 83 sospende "tutti i termini procedurali" che decorrono nell'intervallo temporale previsto, senza richiederne la stretta collegabilità a udienze non celebrate; questa interpretazione è stata applicata anche ai termini cautelari

  • Sez. 2, sent. n. 47116 del 14/10/2021 (Ielapi)

    Conferma il principio che la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 83 opera di legge e può essere esclusa solo qualora l'interessato formalizzi la volontà di non avvalersene

  • Sez. 3, sent. n. 36359 del 28/04/2021 (Dragotto) e Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021 (La Rocca)

    Giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità della sospensione anche agli indagati in custodia cautelare, includendo gli indagati tra i soggetti "detenuti" rilevanti per evitare la sospensione

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 opera di legge sui termini procedurali che decorrono nell'intervallo indicato e, salvo diversa manifestazione di volontà del detenuto, si estende anche ai termini di durata massima della custodia cautelare
  • La giurisprudenza consolidata ammette l'applicazione della sospensione anche nella fase delle indagini preliminari: gli indagati in custodia sono considerati alla stregua dei detenuti ai fini della sospensione
  • L'unico modo pratico per impedire che la sospensione prolunghi i termini di custodia è che l'interessato (o la sua difesa) manifesti espressamente di non volersi avvalere della sospensione, ad esempio sollecitando il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale
  • Quando il termine delle indagini è già scaduto al momento dell'entrata in vigore del d.l. emergenziale, la difesa deve tempestivamente proporre istanze per evitare che la sospensione operi a suo favore: la mera scadenza del termine precedente non esclude automaticamente l'effetto sospensivo
  • In casi analoghi, vista la consolidata interpretazione della Corte di Cassazione, le impugnazioni basate esclusivamente sul carattere "fuori tempo" del termine delle indagini hanno scarse probabilità di successo; la strategia difensiva efficace è procedurale (istanze immediate, solleciti al PM, manifestazioni di volontà) piuttosto che costituzionale

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