Cassazione Penale, Sentenza n. 36065/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Matera, con sentenza del 27 novembre 2024 resa all’esito di giudizio abbreviato, confermata dalla Corte d’appello di Potenza il 12 novembre 2025, alla pena di un anno di reclusione ed euro 600 di multa per truffa in concorso ai danni di una persona anziana, insieme a una coimputata e ad altri soggetti non identificati. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sull’affermazione del concorso: secondo il ricorrente, non era provato alcun contributo materiale o morale, né la consapevolezza del piano, e la sua presenza alla guida dell’auto in cui si trovava la coimputata non bastava a dimostrare la responsabilità. Il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto in tentata truffa, poiché la consegna del denaro era stata monitorata dalla polizia giudiziaria, allertata da una terza persona, e la coimputata non avrebbe acquisito una disponibilità autonoma e definitiva della somma. Il terzo motivo lamentava l’omessa decisione sulla richiesta, formulata anche con motivo integrativo d’appello depositato il 19 marzo 2025, di dissequestro e restituzione di un telefono cellulare con SIM e di 145 euro, sequestrati il 29 ottobre 2024; il ricorrente sosteneva che il telefono non era stato usato per il reato e che il denaro era già in suo possesso prima della condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto non consentito il primo motivo: la motivazione di merito, fondata sulla presenza dei due imputati a Matera senza plausibile giustificazione, sul fatto che la coimputata fosse scesa dall’auto del ricorrente poco prima di ricevere il denaro e sull’attesa di lui nella stessa auto con il motore acceso, non era manifestamente illogica; la censura mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove. Ha accolto il secondo motivo: la motivazione d’appello non spiegava in modo convincente come la coimputata avesse acquisito una disponibilità autonoma e definitiva del denaro, considerato il monitoraggio costante della polizia e il suo arresto nell’immediatezza, con sottrazione della busta dalle sue mani. Il fatto è stato quindi riqualificato come tentata truffa. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la Corte d’appello non aveva menzionato né deciso la tempestiva impugnazione integrativa relativa alla restituzione dei beni sequestrati. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio sulla confisca dei beni e per la rideterminazione della pena in relazione alla tentata truffa.
Norme richiamate
In tema di truffa, la Corte di cassazione ha avuto più volte occasione di chiarire che è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (cosiddetta “consegna controllata”), atteso che, per un verso, l’atto di disposizione patrimoniale non avviene per l’induzione in errore in cui sia incorsa la vittima e che, per altro verso, non si è realizzato il profitto tramite l’acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa.
La truffa resta tentata quando, nella consegna controllata, non si realizza il profitto mediante acquisizione di una disponibilità autonoma e definitiva del bene; la decisione applica tale criterio al denaro recuperato dalla polizia subito dopo la consegna, nel contesto di un monitoraggio costante.
È stato in altri termini affermato che sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell’evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l’allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e a intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l’acquisizione o la possibilità d’uso autonomo del bene oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale.
Il tentativo ricorre quando una condotta diretta in modo univoco alla realizzazione del reato è impedita da un fattore esterno che impedisce il perfezionamento del delitto o il consolidamento del profitto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, tale motivazione non presenta profili né di contraddittorietà né di illogicità manifesta e le doglianze del De Martino appaiono in realtà dirette a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali, in termini alternativi rispetto a quelli, non contraddittori né manifestamente illogici, del Giudice del merito, il che esula dal perimetro cognitivo e decisorio della Corte di cassazione.
Il vizio di motivazione non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove quando la motivazione di merito è priva di contraddizioni o illogicità manifeste.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La Corte d’appello di Potenza, pur avendo richiamato il primo dei principi che si sono appena rammentati, non ne ha fatto corretta applicazione.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di violazione di legge perché il giudice d’appello, pur richiamando il criterio giuridico sulla distinzione tra truffa tentata e consumata, non lo ha applicato correttamente ai fatti accertati.
art. 111 Cost.
Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello di Potenza non ha né menzionato tale motivo «integrativo» di appello né provveduto in ordine allo stesso, con la conseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza della motivazione.
La mancata considerazione e decisione su una specifica doglianza ritualmente proposta determina un vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello di Potenza non ha né menzionato tale motivo «integrativo» di appello né provveduto in ordine allo stesso, con la conseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza della motivazione.
L’omessa trattazione di un motivo d’appello ritualmente formulato integra mancanza di motivazione censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Nella truffa, la consegna del bene o del denaro sotto il controllo diretto della polizia giudiziaria non comporta la consumazione se l’autore non consegue una disponibilità autonoma e definitiva del bene e il profitto non si consolida.
- Il tentativo è configurabile quando una condotta univocamente diretta alla realizzazione del reato viene interrotta da un fattore esterno che impedisce il perfezionamento del delitto o il consolidamento del profitto.
- La censura di vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una rivalutazione alternativa delle emergenze probatorie, se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La mancata menzione e decisione su un motivo d’appello ritualmente proposto integra un vizio di mancanza della motivazione.
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