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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08602/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento per euro 44.754,53, fondata su un avviso di rettifica e liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione. La società destinataria ha impugnato la cartella deducendo la nullità dell'atto presupposto per omessa/notificata irregolarmente notifica dell'avviso prodromico, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto seguire il regime degli irreperibili relativi con gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., essendo stata eseguita all'indirizzo della sede legale. La CTR ha accolto tale impostazione ritenendo che vi fosse irreperibilità relativa e che l'Ufficio avesse invece seguito il rito degli irreperibili assoluti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 221 ss. c.p.c., assumendo che l'attestazione del messo notificatore, che aveva rilevato l'irreperibilità della società all'indirizzo della sede legale, facesse piena prova fino a querela di falso e che la successiva modificazione della sede sociale non potesse incidere sulla validità della notifica effettuata quando la società risultava irreperibile assoluta presso l'indirizzo registrato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha rilevato che la notifica contestata risaliva al 12 settembre 2014 e che il cambio di sede della società era intervenuto solo nel marzo 2015, quindi successivamente. Ne ha tratto la conclusione che, al momento del tentativo di notifica, la società era irreperibile assoluta all'indirizzo della sede, perché il notificante aveva attestato l'inesistenza della sede presso quel recapito. Di conseguenza non era dovuta la ulteriore formalità prevista per l'irreperibilità relativa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    La Corte lo applica nel senso che, quando il messo notificatore attesti l'inesistenza della sede o l'irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo noto, non è richiesta la disciplina ulteriore prevista per l'irreperibilità relativa.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla parte contribuente e dalla CTR come disciplina propria dell'irreperibilità relativa, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto, qualificato invece come irreperibilità assoluta.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    Richiamati dalla difesa erariale per sostenere che l'attestazione del messo notificatore fa fede sino a querela di falso e non è liberamente contestabile con altra prova.

Massime di principio

  • La distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa è decisiva ai fini della validità della notificazione degli atti tributari: se il messo notificatore non rinviene la sede o il destinatario all'indirizzo risultante, e la situazione è attestata in relazione a quel momento, si applica il regime dell'irreperibilità assoluta, non quello dell'irreperibilità relativa.
  • La sopravvenuta modifica della sede sociale, se successiva al tentativo di notifica, non può essere utilizzata per trasformare una notificazione eseguita correttamente secondo la situazione esistente al momento in cui fu compiuta.
  • L'attestazione del messo notificatore sull'esito della notifica assume rilievo probatorio pieno fino a querela di falso, sicché non può essere disattesa sulla base di mere deduzioni incompatibili con quanto risulta dagli atti, salvo idonea contestazione nei modi di legge.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente come irreperibilità relativa un caso che, per i dati temporali e fattuali, integra irreperibilità assoluta, la cartella fondata sull'atto presupposto non è invalida per omissione degli adempimenti previsti solo per l'irreperibilità relativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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