Cassazione Penale, Sentenza n. 25827/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (omissione di fermarsi e di prestare assistenza dopo incidente) relativa a un sinistro del 12/07/2014. Nel ricorso per cassazione proponeva due motivi: (1) violazione processuale/uso di prova illegittima, sostenendo che la Corte d'appello si era basata sul contenuto di una querela non acquisita agli atti; (2) illogicità della motivazione in riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, lamentando che i precedenti dell'imputato (due violazioni del codice della strada) non giustificavano un giudizio prognostico negativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducevano questioni già svolte e respinte in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale (inammissibilità per reiterazione). Sul piano del merito, ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva accertato indipendentemente dalla querela che il Mambrini provocò un violento tamponamento che causò lesioni evidenti e si allontanò pochi istanti dopo, comportamento idoneo a integrare il delitto per omissione di soccorso anche in forma di dolo eventuale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego della sospensione condizionale sulla base dei precedenti per guida in stato di ebbrezza e del fatto che l'auto era priva di assicurazione. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189
art. 189 comma 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La norma punisce chi omette di fermarsi e di prestare assistenza dopo un incidente stradale. La Corte ha interpretato che l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente, consapevole della probabilità o possibilità che dall'incidente derivi danno alle persone, omette di accertarne le condizioni.
codice di procedura penale, art. 606
art. 606 comma 1, lett. c) e lett. e) cod.proc.pen.
Le censure di cassazione devono indicare i motivi denunciati e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre motivi già svolti in appello e motivatamente respinti senza critica specifica della decisione impugnata.
Massime di principio
- Non è ammissibile in Cassazione riproporre in termini generici motivi già dedotti e respinti in appello: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- L'omissione di soccorso dopo un incidente (art. 189 C.d.S.) può sussistere anche con dolo eventuale: è sufficiente che l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio di non verificare le condizioni delle persone coinvolte.
- La fuga o l'allontanamento immediato dopo un tamponamento violento è indizio pregnante dell'omissione di prestare assistenza, specialmente se le lesioni si manifestano rapidamente.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere adeguatamente motivato con un giudizio prognostico negativo fondato su precedenti specifici (es. guida in stato di ebbrezza) e circostanze aggravanti (es. veicolo privo di assicurazione).
- In sede di valutazione della ammissibilità del ricorso per cassazione è determinante la forma del gravame: occorre criticare puntualmente la motivazione della corte territoriale e non limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate.
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