Cassazione Penale, Ordinanza n. 13408/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna, sostenendo che i fatti fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. In particolare, censurava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso tale unitarietà, ritenendo che i reati fossero stati commessi in un arco temporale non modesto, che fossero in parte eterogenei e che, almeno per alcune pronunce, esprimessero una scelta di vita piuttosto che un progetto criminoso originario. La doglianza era centrata sulla pretesa illogicità della motivazione, soprattutto perché una precedente sentenza aveva già riconosciuto la continuazione per fatti commessi tra il 2009 e il 2014, mentre la prima sentenza riguardava fatti del 2008; secondo il ricorrente, ciò avrebbe dovuto condurre a ritenere esistente un disegno unitario sin dal 2008. La Corte rileva però che il ricorso non indica quale elemento decisivo, asseritamente pretermesso, dovrebbe dimostrare l'ideazione sin dall'inizio di un progetto criminoso unitario, e si risolve quindi in censure confutative non idonee a scalfire la motivazione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
medesimo disegno criminoso
Per la continuazione occorre che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una propensione alla devianza. Il riconoscimento richiede indicatori concreti e una verifica in fatto rimessa al giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione postula un originario e unitario disegno criminoso, già formato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; non è sufficiente una generica propensione a delinquere o un programma di vita criminale.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione possono rilevare omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, analogia del modus operandi, identità della spinta a delinquere e compartecipazione di soggetti comuni, ma nessuno di tali indici è di per sé निर्णisivo in modo isolato.
- L'apprezzamento sull'esistenza del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a critiche confutative o apodittiche e non confronta in modo effettivo la ratio decidendi del provvedimento impugnato, omettendo di indicare l'elemento decisivo trascurato dal giudice.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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