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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38099/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di furto aggravato per essersi introdotto in un istituto scolastico dopo aver danneggiato la recinzione di protezione e per aver sottratto vario materiale informatico, ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore. Ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'inoffensività della condotta per inidoneità dell'azione: secondo la difesa, i beni sottratti sarebbero stati dismessi dall'istituto, non più utilizzabili e quindi privi di valore, con conseguente configurabilità del reato impossibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una diversa valutazione delle prove, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica, poiché aveva valorizzato il dato che il materiale informatico era inventariato, non ancora dismesso dall'istituto e dotato di valore economico. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.

    Richiamato solo implicitamente dal motivo difensivo sul 'reato impossibile': la Corte esclude che ricorrano i presupposti dell'inidoneità dell'azione, perché i beni sottratti non erano privi di valore e non risultavano dismessi.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto e la diversa valutazione del compendio probatorio, quando il ricorso si risolva in censure sulla motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate come vizi di motivazione doglianze che, in sostanza, chiedano una nuova valutazione del fatto e delle prove: il controllo di legittimità non consente la rilettura del compendio probatorio.
  • La deduzione del reato impossibile richiede la dimostrazione dell'assoluta inidoneità dell'azione o dell'inesistenza dell'oggetto materiale; non è sufficiente allegare genericamente che i beni siano inutilizzabili, se dagli atti risulta che essi erano ancora inventariati, non dismessi e dotati di valore economico.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione coerente, supportata da elementi probatori e da massime di esperienza logicamente utilizzate, il ricorso fondato su mere contestazioni avversative è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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